Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – relata di notifica del provvedimento impugnato
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione in limine litis presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardività dell’opposizione e non provvedendo gli artt. 22 e 23
Della legge 24 novembre 1981 n. 689 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell’ordinanza impugnata.