Responsabilità da sinistri stradali – Colpa del conducente – Investimento di pedone – Presunzione di colpa dell’investitore – Concorso di colpa del pedone – Accertamento – Ammissibilità – Conseguenze
In tema di circolazione di veicoli e per il caso di investimento da parte di autoveicolo di pedone che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall’art. 2054, primo comma, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l’indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell’art. 1227, primo comma, c.c. con quella presunta dal conducente del veicolo investitore. (Nella specie, relativa a domanda di danni da lesioni personali esperita dal pedone investito da un’autovettura, la sentenza di merito, confermata dalla S.C. aveva accertato il concorso di colpa del pedone per il fatto che questi aveva imprevedibilmente attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali).