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Corte di Cassazione 09/11/2011

La collocazione pericolosa dei mezzi pubblicitari che ostruiscono o riducono la visibilità della segnaletica può essere causa efficiente del reato di omicidio colposo

(Cass. Pen., sez. IV, 5 agosto 2011, n. 31326)

(omissis)

Ritenuto in fatto

 

1. All’udienza preliminare del 1/7/2008, svoltasi presso il Tribunale di Saluzzo, gli imputati B. G. e M. F. concordavano con il P.M. la pena in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p. (fatto del 28/3/2004).
All’esito dell’udienza il G.U.P. pronunciava in loro favore sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto.
Ai due imputati era stato addebitato, in qualità di titolari dell’esercizio commerciale “V.”, di avere collocato dei cartelli pubblicitari lungo la strada regionale n. 20, mantenendoli oltre il termine di scadenza della concessione, cartelli che ostruivano una corretta visibilità dei veicoli in transito ed in particolare per quelli provenienti dalla strada antistante il parcheggio dell’immobile di loro proprietà; inoltre, di aver omesso di apporre su tale via, nel punto di intersezione con la strada regionale, i segnali di STOP. A causa di tali condotte omissive B. S., alla guida di un’auto Ford Fiesta, impegnando l’incrocio proveniente dalla strada che aveva obbligo di dare la precedenza, andava ad impattare con una Fiat Punto guidata da tale M. G. che aveva impegnato l’intersezione ad alta velocità. In ta le occasione il B. decedeva a seguito delle gravi lesioni patite nel sinistro.
Osservava il G.U.P. che il posizionamento dei cartelli “V.” non aveva avuto alcuna incidenza in ordine alla riduzione della visibilità per i veicoli in transito; inoltre non vi era certezza che la presenza del segnale di STOP avrebbe dissuaso il B. dall’impegnare con disattenzione l’incrocio.
2. Avverso la sentenza, su sollecitazione delle persone offese, proponeva appello il Procuratore della Repubblica di Saluzzo. Con ordinanza del 30/4/2010 la Corte di Appello di Torino, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, inoltrava gli atti a questa Corte di legittimità.
Ha lamentato il P.M. che il G.U.P. non aveva tenuto in debito conto che con i propri lavori gli imputati avevano alterato il corso della strada che immetteva sulla via regionale così rendendo inutile la presenza di una pregressa segnaletica di STOP. Inoltre con missiva inviata al Comune di Cavallerleone il 17/3/2004 (undici giorni prima del sinistro), i proprietari, proprio in conseguenza di detti lavori, avevano assunto l’obbligo di apporre una segnaletica orizzontale sulla strada antistante il parcheggio, con il posizionamento della segnaletica di STOP. Tale condotta omissiva era certamente una concausa del sinistro, in quanto all’alterazione della situazione dei luoghi si era accompagnato l’omesso riposizionamento della segnaletica.
Con memoria depositata il 17/6/2011 il difensore delle persone offese aderiva alla richiesta di annullamento della sentenza formulata dal P.G. di Torino.
Con memoria depositata il 17/6/2011 il difensore degli imputati chiedeva rigettarsi il ricorso.

 

Considerato il diritto


3. Il ricorso è fondato.
Il giudizio di merito è giunto alla pronuncia di proscioglimento sulla base della valutazione che la presenza della segnaletica non avrebbe con certezza evitato l’evento, in quanto non era detto che i segnali avrebbe indotto la vittima ad avere una maggiore cautela nell’impegnare l’incrocio.
Ha osservato il P.M. nei suoi motivi di impugnazione che il posizionamento della segnaletica di STOP, orizzontale e verticale, nel caso di specie, aveva una specifica rilevanza in quanto, con i lavori svolti, gli imputati avevano modificato lo stato dei luoghi ed in particolare della via di accesso dal parcheggio all’incrocio con la strada regionale. Pertanto gli automobilisti si venivano a trovare di fronte ad uno svincolo diverso da quello precedente e quindi il richiamo segnaletico della presenza di un incrocio e dell’obbligo perentorio di arrestarsi per dare la precedenza, era una cautela necessaria per fini di sicurezza.
Ha evidenziato il P.M. come di ciò fossero consapevoli sia il Comune di Cavallerleone che gli imputati, se è vero che con missiva inviata al Sindaco in data 17/3/2004 (undici giorni prima dell’incidente), il B. aveva assunto l’impegno dell’asfaltatura della nuova strada, del collocamento di un’aiuola spartitraffico; del posizionamento di segnaletica verticale ed orizzontale di “STOP”.
Appare evidente da tale missiva, come la nuova segnaletica era correlata alla nuova fisionomia che aveva assunto lo svincolo dopo i lavori.
Dell’incidenza della sinergia tra modifica dello stato dei luoghi ed omesso posizionamento della nuova segnaletica, nella prospettiva della causalità dell’omissione nel sinistro, la motivazione del G.U.P. non si fa alcun carico, palesando in tal modo una carenza che impone l’annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per la celebrazione dell’udienza preliminare.

 

P.Q.M.

 

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Saluzzo per l’ulteriore ricorso.
(omissis)

 

da Polnews

 

 

 

 

Mercoledì, 09 Novembre 2011
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