Depenalizzazione – Pluralità di violazioni amministrative – Violazioni compiute con una sola azione od omissione – Artt. 23 e 25 c.d.s. – Concorso formale – Sussistenza
La violazione, con un’unica condotta, dell’art.. 23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di «insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione», e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare «con propri impianti ed opere», senza autorizzazione dell’ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze, integra un’ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, la quale è configurabile ogni qual volta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.