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Notizie brevi 14/11/2011

Guidi senza assicurazione? Presto ti staneranno gli autovelox, tutor e i controlli ai varchi ZTL
Il testo della modifica  è contenuto nel Decreto Bilancio e Stabilità approvoto subito prima delle dimissioni del governo

Entrerà in vigore il 1° gernnaio 2012

Modificata anche la normativa prevista dall'art.10 CdS, con la semplificazione per il rilascio e la validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali Pubblichiamo il testo
Foto di repertorio dalla rete

(ASAPS) Sono in arrivo sulle nostre strade i nuovi dispositivi di controllo per chi viaggia senza assicurazione RC auto: autovelox, tutor,  telecamere di controllo dei varchi ZTL  e strumenti affini, affileranno i loro mirini e insieme alla velocità o all’ingresso in zona proibita, consentiranno una controllatina alla nostra assicurazione e l’incrocio con la banca dati dell’Ania stanerà i furbi che viaggiano con scopertura assicurativa o col tagliando falso. Insomma gli usuali strumenti utilizzati per l’accertamento di sanzioni a distanza, secondo l’art.201 del CdS, diventeranno micidiali  fornitori della  prova legale che un determinato veicolo sta circolando in un dato momento, e ad accertamenti incrociati sarà rilevabile se chi guida è privo di copertura assicurativa.
Questo quanto previsto dal famoso maxi-emendamento 2012 del Governo al disegno di legge di stabilità che sarà approvato entro questa settimana in via d'urgenza.
L’obiettivo è contrastare il fenomeno dei veicoli che circolano privi di copertura assicurativa, una piaga che dilaga sempre più rapidamente, specie in alcune zone del Sud, ma che si sta allargando a macchia d’olio, e che si intende definitivamente contrastare.
Il testo della modifica  è contenuto nel Decreto Bilancio e Stabilità approvoto subito prima della crisi di governo e già promulgato dal Presidente della Repubblica, ora dovrà essere pubblicato sulla G.U. Il provvedimento modifica quindi il codice stradale, aggiungendo all’art 193 tre commi, eccoli:
•    4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
•    4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
•    4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter , costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Salutiamo con favore questa modifica alla legge attuale, non può essere che così visto che è stata proprio l’ASAPS ad avanzare da tempo  questa proposta,  però aspettiamo pazientemente gli esiti!
 
Ricordiamo che lo stesso provvedimento ha modificato anche la normativa previtsa dall'art.10 CdS con   la semplificazione per il rilascio e la validità delle autorizzazioni  per i trasporti eccezionali (ASAPS)

 

 

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2012)

 

[omissis]
 
Art. 13.
(Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni
all’obbligo di copertura assicurativa)
 
[omissis]

 

5. All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada».

 

Art. 14.
(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)

[omissis]

 

16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

 

[omissis]

 

Art. 36.
(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012.

 

 


 

Lunedì, 14 Novembre 2011
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