Circolazione stradale, contravvenzione,multa ex art. 126 bis C.d.S., utilizzo congiunto del veicolo - giustificato motivo
Integra "giustificato motivo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 bis del C.d.S., l'impossibilità di riferire il nominativo dell'effettivo conducente di un veicolo multato a seguito di contestazione differita della violazione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2198/10, accogliendo l’appello di un cittadino romano, proposto a seguito di rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace, ha infatti stabilito che il decorso del tempo tra la rilevazione della violazione e la notifica del verbale, unitamente alla circostanza dell'utilizzo congiunto del veicolo da parte di più conducenti, non consente una ricostruzione certa dei movimenti dei soggetti utilizzatori.
In accoglimento del gravame, il Tribunale ha pertanto stigmatizzato la pronuncia di primo grado rilevando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto annullare il verbale per insufficienza di prove della responsabilità dell’opponente (art. 23 cpv. L. 689/81).
(Avv.ti Dario Simonelli e Vincenzo Daniele Mistretta)
SENTENZA N. 21980/10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. 13°
In persona del Dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di secondo grado di opposizione ad ordinanza ingiunzione iscritto al n. 765 del R.G.A.C.C. dell’anno 2010, deciso con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 nell’udienza del 2.11.10 e vertente
TRA
F.F.
Appellante
E
Comune di Roma
Appellato
Rilevato che:
parte appellante censura la sentenza del Giudice di Pace laddove questi non ha considerato, quale giustificato che non gli consentiva di indicare l’autore dell’infrazione, il lasso di tempo trascorso e la circostanza che il mezzo fosse utilizzato congiuntamente da diversi membri del suo nucleo familiare;
Orbene, la Suprema Corte (cfr. Cass. 13748/07) ha stabilito che, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, 8° comma, del Codice della Strada, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente;
peraltro, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 165 del 2008, sulla questione del succitato art. 126 bis, ha stabilito che, tra le varie interpretazioni della norma censurata deve essere prescelta - perché idonea fugare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale – quella secondo cui si deve distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio;
nel caso in esame il F***** ha sufficientemente giustificato e documentato, ex art. 126 bis, 2° comma, C.d.S., i motivi in base ai quali non era in grado di fornire le generalità del soggetto che conduceva il veicolo;
infatti, l’uso quotidiano congiunto dell’autovettura da parte dell’odierno appellante insieme agli altri due componenti del suo nucleo familiare rende credibile l’affermazione secondo cui a distanza di tre mesi dal fatto il F***** non sia in grado di indicare chi fosse alla guida dello stesso, essendo praticamente impossibile, a distanza di tale lasso di tempo, ricostruire tutti i movimenti di tre soggetti, ove si consideri che la stessa autovettura nella medesima giornata può essere utilizzata anche più di una volta da diversi membri della famiglia;
tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere che non vi fossero prove certe della responsabilità dell’opponente;
l’appello risulta, quindi, fondato con conseguente annullamento del verbale di accertamento impugnato;
i motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in considerazione del fatto che l’appello è stato accolto in applicazione del disposto dell’art. 23, ultimo comma, L. 689/81;
P. Q. M.
Il Tribunale, in persona del giudice Dr. Sergio Pannunzio, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 51669 del 2008, così provvede:
a) annulla il verbale di accertamento n. omissis elevato nei confronti di F.F.;
b) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Roma, 2.11.10
Depositato in cancelleria 8.11.2010
da Ricercagiuridica.com