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Modalita' per l'adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell'interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi

Decreto Ministero dell'interno 24/10/2011 (G.U. 14/11/2011 n. 265)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 3, comma 52, della legge 15 luglio 2009, n.94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che sostituisce l'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche;
Considerato che il comma 5, del citato art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e quello del Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli;
Sentito il Ministero della giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina lo scambio delle informazioni tra il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzato e amministrato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e quello del Ministero dell'interno, realizzato e amministrato dal Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, concernenti le situazioni volte ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la trasmissione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2, del medesimo art. 120.
2. Le modalita' operative concernenti lo scambio delle informazioni di cui al precedente comma 1 sono contenute nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla trasmissione, per via telematica, al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, dell'elenco dei soggetti per i quali e' in corso l'istruttoria per il rilascio della patente di guida, del certificato di idoneita' tecnica alla guida dei ciclomotori ovvero del certificato di abilitazione professionale.
2. Detta trasmissione deve avvenire entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data della prova pratica per il conseguimento della patente di guida o del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, ovvero entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data della prova teorica utile per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida di un ciclomotore nei casi di candidati che abbiano compiuto la maggiore eta' entro la data del 30 settembre 2005, di cui all'art. 116, comma 1-ter ultima parte del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno provvede a rendere disponibile il sistema per la trasmissione, in via telematica, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle perfetture, delle informazioni concernenti eventuali elementi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, di cui all'art. 120, comma 1, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le relative sedute di esame.
4. Le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 120 sono relative alle persone che:
a) sono state dichiarate delinquenti abituali, professionali, o per tendenza, salvo che non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione;
b) sono sottoposte a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che sono stati sottoposti a tali misure nei tre anni precedenti alla richiesta del titolo abilitativo e per i quali non siano comunque intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) sono state condannate, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui agli articoli 73 e 74, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i quali non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi;
d) sono destinatarie dei divieti di cui agli articoli 75 e 75bis, come richiamati dall'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nei limiti di validita' temporale dei relativi provvedimenti, nonche' sono destinatarie, per la seconda volta, di un provvedimento di revoca della patente, ai sensi del comma 2, dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Le informazioni di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 4 affluiscono al predetto Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie avvalendosi del collegamento telematico con il sistema informativo del casellario giudiziale, che provvede entro le 24 ore successive alla richiesta, nel rispetto delle regole procedurali di carattere tecnico operativo per la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori dei pubblici servizi di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come individuate dal relativo decreto dirigenziale di attuazione, e secondo le specifiche modalita' indicate nell'accordo di servizio tra le predette amministrazioni.
Quelle relative ai punti b) e d) sono acquisite attraverso le questure, che provvedono entro le 24 ore lavorative successive alla richiesta, mediante risposta positiva o negativa della sussistenza del requisito ostativo.
6. Le perfetture - Uffici territoriali di Governo, attraverso il collegamento telematico con il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, provvedono nel rispetto del termine temporale di cui al precedente comma 3 alla lettura dei dati di cui al comma precedente, al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle situazioni individuate al comma 4, e alla trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi alla guida dei soggetti per i quali non sussistono i requisiti, provvedendo alla cancellazione dei dati non pertinenti.
7. Le informazioni di cui al precedente comma 3, sono fornite, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e possono essere utilizzate unicamente per le finalita' di cui al predetto comma 1, dell'art. 120, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3 - Informazioni relative alla revoca
1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo attraverso il collegamento telematico con il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, provvedono all'aggiornamento dei dati relativi alle revoche dei titoli abilitativi alla guida disposti dai prefetti ai sensi del comma 2, del citato art. 120, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I dati relativi alle revoche, cosi' come aggiornati ai sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il tramite del collegamento telematico con il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Art. 4 - Termine di applicazione
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione al fine di consentire la sperimentazione delle procedure di scambio delle informazioni di cui all'art. 1.

 

da Polnews

Giovedì, 17 Novembre 2011
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