Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 11 novembre 2011
Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n.1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo...
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DECRETO 11 novembre 2011
Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n.1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. (11A14904)
(GU n. 268 del 17 novembre 2011 )
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto l'art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1072/2009, che prevede che la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci e' rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni;
Visto l'art. 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/2009, che prevede che la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di passeggeri e' rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni;
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