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Articoli 22/11/2011

E’ consentita la collocazione delle postazioni autovelox nei centri abitati?

di Maurizio Marchi *
Foto di repertorio dalla rete

Spesso si notano postazioni fisse per la rilevazione della velocità in centro abitato, a volte a poca distanza dall’ingresso od uscita. Non è possibile in questa sede condividere o censurare le motivazioni che hanno indotto gli enti a posizionare in tali luoghi le strumentazioni/postazioni: spesso si tratta di motivazioni “moralmente” condivisibili (scuole, cimiteri, zone abitate), ma in questa sede è necessario attenerci alla legittimità o meno della postazione  nell’abitato.

 

Iniziamo con la definizione di “centro abitato”, definito questo dall’articolo 3 comma 1 punto 8 come “ insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”. Da non dimenticare che il centro abitato, per essere regolare, deve essere delimitato con delibera di Giunta ai sensi dell’articolo 4 cds e “tabellato” a tutti gli ingressi.

 

Fatta questa doverosa premessa, è necessario esaminare la normativa che ha consentito di posizionare postazioni fisse per rilevare la velocità senza che sia obbligatoria la presenza dei verbalizzanti. Parliamo in questo caso del D.L. 20-6-2002 n. 121 Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2002, n. 144, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168, all’articolo 4, laddove si prevede che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”. L’articolo 2 comma 2 lettera C tratta delle strade extraurbane secondarie. L’articolo 2 comma 2 lettera D tratta invece delle strade urbane di scorrimento

 

Abbiamo pertanto, a questo punto, accertato che in centro abitato l’installazione di postazioni fisse per il controllo della velocità è possibile solo nelle “strade urbane di scorrimento”. Vediamo cosa sono.
Spesso, nel linguaggio corrente, si utilizzano terminologie diverse da quelle “di legge” e si finisce per confondere le “strade urbane di scorrimento” con la “strada principale del centro abitato”. Niente di più sbagliato.
Strada urbana di scorrimento, così come definita dall’articolo 2 comma 3 punto D del vigente cds è una “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
La conseguenza è che solamente quelle con le caratteristiche appena descritte, in centro abitato, possono vedere l’installazione delle postazioni per il controllo della velocità senza presenza dei verbalizzanti. Non è infrequente vedere postazioni in centro abitato, ma queste sono irregolari.
A volte sono frutto di interpretazioni errate, conseguenti all’equivoco fra la possibilità di mancata contestazione ed il posizionamento dell’installazione stessa. Vediamo di spiegare meglio questo problema/equivoco. Il Prefetto individua con decreto le strade o tratti di strada ove non vi è obbligo di contestazione immediata in relazione alle caratteristiche della strada. Il fatto che il tratto di strada sia inserito nel decreto non significa automaticamente che vi possa essere una postazione “fissa”.

 

In pratica:
•    Il Prefetto individua le strade o tratti di esse ove non è obbligatoria la contestazione immediata
•    Nell’ambito di queste strade, solo se ricorrono le condizioni del sopra menzionato D.L. 20-6-2002 n. 121, è possibile installare, previo parere/autorizzazione degli organi ed uffici competenti, le postazioni “fisse”

Possiamo pertanto affermare che le postazioni “fisse” per il controllo della velocità, al di fuori delle strade urbane di scorrimento, possono essere utilizzate in centro abitato solamente con la presenza della pattuglia verbalizzante. Quest’affermazione, che potrebbe ad un primo esame sembrare “un controsenso”, rappresenta bene però alcune situazioni di Comuni che, pur consapevoli dell’impossibilità di posizionare ed utilizzare la postazione in centro abitato, l’hanno comunque installata confidando/sperando nell’effetto “placebo” dell’utente della strada che, intimorito dalla sua presenza è indotto comunque a rallentare, salvo poi far funzionare la strumentazione saltuariamente con la presenza della pattuglia, contribuendo in questo modo, sia per la presenza della postazione (pur non funzionante) che dei verbali notificati quando saltuariamente la si utilizza con la pattuglia a diffondere il “messaggio di pericolo di essere sanzionati”, con conseguente diminuzione della velocità media.

Altra problematica collegata al centro abitato è quella che vede il frequente utilizzo di rallentatori di velocità modello "speed check" (ne esistono per la verità di diverse marche). Si tratta di contenitori posizionati in centro abitato senza che al loro interno sia collocata attrezzatura autovelox o similare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere del 20/4/2010 prot.34483, in riposta a specifico quesito, ha precisato che “i dispositivi in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).”. Inoltre “il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade". Giova considerare, al riguardo, che l'eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l'omissione di atti d'ufficio, mentre l'acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell'ipotesi di danno erariale. Qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano.
La loro collocazione in centro abitato, ove sono utilizzabili solamente come contenitore di autovelox o similare con la presenza di pattuglia, può configurare responsabilità per distrazione nell’ipotesi di incidenti e, in considerazione delle risorse impiegate, danno erariale trattandosi di attrezzatura classificabile solo come arredo urbano e non, invece, come segnaletica o complemento di segnaletica.

Certamente sarebbe utile per la sicurezza stradale consentire l’utilizzo delle strumentazioni senza obbligo di contestazione in centro abitato dove maggiore è il pericolo per gli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti e disabili in carrozzella così come definiti dall’articolo 3 comma 1 punto 53-bis del vigente cds); si pensi ai tratti di strada di fronte alle scuole, ospedali, giardini pubblici, cimiteri, ecc. Ad oggi però il legislatore non ha ritenuto prevederlo, limitando la possibilità di utilizzo delle postazioni “fisse” al di fuori del centro abitato oppure, in centro abitato, solo alle strade urbane di scorrimento.

 

* Comandante Polizia Municipale Gambettola (FC)

 

 



 

Martedì, 22 Novembre 2011
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