Dispositivi di sicurezza – Cintura – Mancato uso – Decurtazione di cinque punti dalla patente di guida – Contrasto con il principio di ragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ad ipotesi per le quali non è previsto l’obbligo della cintura di sicurezza – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), come modificato dall’art. 3, comma 12, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in L. 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la decurtazione di cinque punti della patente di guida per il mancato uso della cintura di sicurezza, per il trattamento sanzionatorio abnormemente più grave rispetto ad altre ipotesi di maggiore gravità, nonché la disparità di trattamento rispetto ad ipotesi per le quali non è previsto l’obbligo della cintura di sicurezza.