Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcoltest – Nomina di un difensore da parte dell’interessato – Omesso deposito del verbale contenente i risultati dell’alcoltest – Conseguenze – Nullità dell’atto – Esclusione
L’accertamento del tasso alcolemico (c.d. «alcoltest») nel sangue di conducenti di veicoli, quale previsto dall’art. 186 c.s., rientra fra gli atti previsti dall’art. 354 c.p.p., nel compimento dei quali la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 114 att. C.p.p., deve avvertire l’interessato che ha facoltà di nominare un difensore, il quale può assistere, senza però diritto ad essere preavvisato. In assenza di tale nomina non deve darsi luogo al successivo deposito dell’atto, mentre tale obbligo sussiste qualora la nomina abbia avuto luogo, senza che, tuttavia, la sua omissione possa dar luogo a nullità, non essendo questa prevista da alcuna norma e non potendo il successivo, mancato deposito influire sulla validità di un atto originariamente perfetto.