Decreto Direttoriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Valori dei costi di esercizio e dei costi minimi di esercizio che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante disposizioni sul riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, ed in particolare l’art. 5, comma 1, lett. g), e comma 10 che definiscono la composizione e le attribuzioni dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, nonché l’art. 8, comma 1,che definiscono la composizione e le attribuzioni dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante “disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore;
VISTO l’art. 83 – bis, commi 1 e 2, e commi 4 e 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto, 2008, come modificato dall’art. 1-bis della legge 4 agosto 2010, n. 127, dall’art. 3-quater della legge 1 ottobre 2010, n. 163 di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, dall’art. 1 comma 4-undecies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 e dall’art.6 comma 2 lett. f-ter) della legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto-legge 13 aggio 2011, n. 70 e dall’art.7-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 );
VISTO il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTI i verbali delle riunioni dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 25 ottobre 2011 e del 2 novembre 2011 (rispettivamente prot. n. 34/OS/CGA e n. 35/OS/CGA);
CONSIDERATO che nel corso di tali riunioni sono state esaminati i dati e le tabelle per definire l’adeguamento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi e dei costi minimi di esercizio, che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti e che il 2 novembre 2011 l’Osservatorio ha approvato le tabelle stesse ed ha assunto, pertanto, le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 ed ai commi 4 e 4-bis dell’articolo 83 bis legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, sempre nella riunione del 2 novembre 2011 l’Osservatorio ha deliberato che i valori relativi all’adeguamento dei costi, di cui alle tabelle approvate, in relazione all’andamento del costo del carburante rilevato dal Ministero dello sviluppo economico, saranno pubblicati mensilmente a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di una apposita formula matematica di adeguamento;
RILEVATO che l’Osservatorio ha assunto per la prima volta le determinazioni in ordine ai costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto e che i valori di cui alle tabelle approvate saranno sottoposti a verifica in occasione dell’aggiornamento dei costi previsto per il 15 dicembre giusta quanto prevede l’articolo 83 bis, comma 2;
CONSIDERATO che le tabelle approvate dall’Osservatorio sono state pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 4 novembre 2011 e che pertanto da tale data si applicano le tabelle stesse e non più quelle fino ad allora elaborate dal Ministero ai sensi del comma 10 del più volte citato articolo 83 bis;
RITENUTO necessario dar corso alle determinazioni dell’Osservatorio in ordine al costo medio del carburante per chilometro di percorrenza ed alla relativa incidenza sui costi di esercizio;
DECRETA
Articolo 1
1. Si dà atto che l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto in data 2 novembre 2011 ha approvato i costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i., nonché i costi minimi di esercizio, che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti, calcolati con riferimento all’impresa di autotrasporto per conto di terzi che effettui attività di subvezione per conto di altro vettore così come definito dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 senza vincoli o limiti di esercizio, ai sensi dei commi 4 e 4-bis del citato articolo 83 bis, secondo i valori di cui alla tabella allegata al presente decreto, gi& agrave; pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In attesa delle successive periodiche determinazioni dell’Osservatorio l’adeguamento dei costi di cui alla tabella approvata dall’Osservatorio stesso, in relazione all’andamento del costo del carburante, rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sarà pubblicato mensilmente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cura della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, secondo la seguente formula:
costo carburante per km
incidenza = ------------------------------------------------------------- x 100
altri costi + costo carburante per km.
La pubblicazione avverrà a decorrere dal mese di novembre 2011 sulla base del costo del carburante rilevato per il mese di ottobre.
da Polnews