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Corte di Cassazione 29/11/2011

Fermo amministrativo: decide il giudice della controversia sul diritto cautelato

(Cass. Civ., sez. II, 25 ottobre 2011, n. 22088)

La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato. E’ questo il principio ribadito dalla Cassazione con sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088.

In particolare, i giudici di Piazza Cavour confermano quanto già affermato in precedenza in giudizi analoghi. Ciò è avvenuto ad esempio con la sentenza 7 maggio 2010, n. 11087 con cui le sezioni unite avevano riconosciuto lo stesso principio in merito ad una pretesa creditoria di ente pubblico di natura tributaria impugnabile innanzi al giudice tributario.

Infatti, in quella circostanza, i giudici delle sezioni unite avevano precisato che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 .

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto davanti al giudice di pace di un automobilista  che aveva contestato il preavviso di fermo consegnato alla madre. L’impugnazione è  ritenuta valida  dagli ermellini in quanto la giurisidizione indicata non può che spettare al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che risulta tutelato dal fermo, in quanto sussiste una stretta correlazione fra questa misura  e il diritto per cui la provvisoria tutela è concessa.

(Nota di Alessandro Ferretti)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088


Fatto e diritto

 

con atto 23 settembre 2009 proponeva opposizione ex art. 22 L. 689/81 e 204 bis CdS avverso due verbali di accertamento di infrazioni stradali, recanti i numeri ******* e *********** del 2005, emessi dal Comune di Verzuolo.

Con lo stesso atto si opponeva al preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 13 luglio 2009 presso l'abitazione materna.

Il giudice di pace di Saluzzo il 30 settembre 2009 dichiarava con ordinanza inaudita altera parte l'inammissibilità del ricorso del *****.

Il giudice di pace rilevava la tardività dell'opposizione a sanzione amministrativa concernente i due verbali e la inammissibilità dell'opposizione al fermo amministrativo, perché da proporre con opposizione "agli atti esecutivi" entro cinque giorni e dunque perché anche essa era tardiva.

************* ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.

Il Comune di Verzuolo e laJG spa, concessionaria per la riscossione, sono rimasti intimati.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Il ricorso appare ammissibile e manifestamente fondato.

Quanto all'ammissibilità, giova chiarire che il provvedimento impugnato non solo è sostanzialmente emesso ai sensi dell'art. 23 comma primo L. 689/81, che prevede un provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione (Cass. 28147/08), ma contiene esplicito avvertimento alla parte che "la presente ordinanza è ricorribile per cassazione Per il principio dell'apparenza (SU 402/11) quindi in ogni sua parte non impugnabile con l'appello, ma con ricorso per cassazione.

Il ricorrente ha rilevato fondatamente che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell'atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art 2C4 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07).

Altrettanto fondatamente il ricorrente rileva che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non aveva natura di atto di opposizione all'esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti. La deduzione collima con l'insegnamento delle Sezioni Unite (SU 11087/10), secondo le quali l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.

In quella circostanza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all'art. 69, sesto comma, dei r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale e' attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all'opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all'opposizione stessa.

Dunque nella fattispecie odierna si tratta del rito di cui alla legge 689/81, come integrato, in materia di violazioni al codice della strada, dall'art. 204 bis, che prevede il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto, pienamente rispettato dall'istante, tenendo conto, come è d'uopo, della sospensione feriale dei termini.

In tal modo il Collegio conferma quanto già esposto nella relazione preliminare.

Discende da quanto sopra l'accoglimento del ricorso.

La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Saluzzo per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Saluzzo, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda/ sezione civile tenuta il 30 settembre 2011.


Il Presidente

 

 

da Altalex

 

 

 

Martedì, 29 Novembre 2011
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