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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dossi artificiali: responsabilità civile e penale di chi effettua errata collocazione

(Parere n. 5274, 26 ottobre 2011)

I dossi artificiali di rallentamento non possono essere posizionati lungo le corsie preferenziali.
E' quanto chiarisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere 26 ottobre 2011, n. 5274 con il quale viene chiarito che il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati e nei residences ed è invece vietato "su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento".
Inoltre, sottolinea il Ministero, il loro permanere in opera in luoghi non consentiti, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione può dar luogo a responsabilità civile e penale in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Parere 26 ottobre 2011, n. 5274

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II

 

Prot. 5274  26.10.2011

Oggetto: Decreto per eliminare i dossi artificiali in prossimità degli incroci. Rif. prot. n. 70429 del 29.09.2011.

Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si premette quanto segue.

I dossi artificiali sono trattati dall'articolo 179, commi da 4 a 9, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR n. 495/1992); il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati, nei residences, e simili; esso è invece vietato su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento.

Al riguardo la direttiva ministeriale 24 ottobre 2000, sulla "Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", al paragrafo 5.6, impone agli Enti proprietari di evitare che tali manufatti costituiscano pericolo per la circolazione.

Analoghe considerazioni sono state sviluppate anche nella II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, prot. n. 777 del 27.04.2006.

Inoltre il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

Ciò premesso, qualora installati in difformità da quanto prescritto dalla vigente normativa, i manufatti in argomento devono essere immediatamente rimossi; in difetto, gli Enti proprietari risponderanno civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni derivanti dal loro permanere in opera.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)

 

 

da Altalex

Sabato, 26 Ottobre 2013
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