Circolazione stradale – Circolazione con patente sospesa a tempo indeterminato – Reato di guida con patente perché mai ottenuta (art. 116 cs) – Insussistenza – Violazione amministrativa - Ipotesi disciplinata dall’art. 218 c.s. – Sussistenza
Le conseguenze della guida con patente sospesa sono previste dall'art. 218, co.6, dello stesso codice, che originariamente configurava la violazione quale contravvenzione di natura penale ma che è stato depenalizzato con Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Tale disposizione in realtà è dettata con specifico riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per Il caso della sospensione a tempo indeterminato non è prevista un’apposita disciplina. Essa tuttavia deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della patente a tempo Indeterminato.
(Nel caso esaminato, gli Ermellini hanno assolto un giovane, tratto a giudizio per guida con patente mai conseguita, mentre risultava avere la patente sospesa a tempo indeterminato, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato). (Cass. Pen., sez. IV, 1 dicembre 2011, n. 44647) Artt. 116, 218 c.s. (Massima redazionale)
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