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Corte di Cassazione 06/12/2011

Circolazione stradale – Circolazione con patente sospesa a tempo indeterminato – Reato di guida con patente perché mai ottenuta (art. 116 cs) – Insussistenza – Violazione amministrativa - Ipotesi disciplinata dall’art. 218 c.s. – Sussistenza

(Cass. Pen., sez. IV, 1 dicembre 2011, n. 44647)

Le conseguenze della guida con patente sospesa sono previste dall'art. 218, co.6, dello stesso codice, che originariamente configurava la violazione quale contravvenzione di natura penale ma che è stato depenalizzato con Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Tale disposizione in realtà è dettata con specifico riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per Il caso della sospensione a tempo indeterminato non è prevista un’apposita disciplina. Essa tuttavia deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della patente a tempo Indeterminato.
(Nel caso esaminato, gli Ermellini hanno assolto un giovane, tratto a giudizio per guida con patente mai conseguita, mentre risultava avere la patente sospesa a tempo indeterminato, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato).
(Cass. Pen., sez. IV, 1 dicembre 2011, n. 44647) Artt. 116, 218 c.s. (Massima redazionale)


Leggi il testo integrale della sentenza

 

 

 



 

Martedì, 06 Dicembre 2011
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