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Corte di Cassazione 09/12/2011

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Criteri - Consumazione dell’illecito in flagranza - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di guida con patente scaduta

(Cass. Civ., sez. II, 16 marzo 2011, n. 6196)

L’accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell’illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l’efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell’art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione comminata ad un automobilista per guida con patente scaduta, in ragione del fatto che l’agente accertatore non avesse personalmente visto il trasgressore guidare alcun veicolo, ma avesse desunto “aliunde” che fosse disceso da un automezzo lasciato in sosta poco prima). (Cass. Civ., sez. II, 16 marzo 2011, n. 6196) [RIV-1110P809] - Art. 200

 

 

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Venerdì, 09 Dicembre 2011
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