Diritto di accesso agli atti di denuncia di reato all'autorità giudiziaria
(omissis)
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. 1555 L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Lodi comunicava alla Staccone S.p.a. la risoluzione del contratto d’appalto con essa stipulato per la realizzazione di 45 nuovi alloggi di edilizia economica e popolare.
A seguito di tale evento l’impresa presentava istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di risoluzione del contratto che veniva accolta salvo che per un atto di denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi dal Direttore dell’Azienda e dal Direttore dei lavori il quale veniva ritenuto coperto da segreto istruttorio e, quindi, inostensibile ai sensi dell’art. della L. 241 del 1990 e dell’art. 21 comma 1 lett. g) del relativo regolamento di attuazione approvato dal Cda dell’ALER il 12/09/1997.
L’interessata propone, quindi, ricorso avverso il diniego di accesso al predetto atto.
Essa ritiene, infatti, che quando una denuncia alla procura della Repubblica sia presentata da un funzionario pubblico nell’esercizio di funzioni istituzionali non inerenti alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria la p.a. debba rendere ostensibile l’atto senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all’art. 329 del codice di procedura penale.
Si è costituita in giudizio l’ALER di Lodi la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, comunque, a sua infondatezza.
Nella camera di Consiglio del 29 settembre 2011, sentiti gli avvocati delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’eccezione di inammissibilità opposta dalla Azienda resistente è priva di fondamento.
A nulla rileva, infatti, che la Società ricorrente non abbia ancora intrapreso alcuna iniziativa giurisdizionale contro la dichiarazione di risoluzione del contratto d’appalto unilateralmente disposta dall’Amministrazione. Né, ai fini dell’accesso, assume importanza il fatto che i reati oggetto della denuncia abbiano o meno costituito la ragione che ha determinato l’amministrazione ad interrompere il rapporto contrattuale.
Il diritto d’accesso, infatti, non è immediatamente preordinato ad esigenze di tutela giurisdizionale di diritti o interessi legittimi ma costituisce una posizione autonoma riconosciuta dall’ordinamento a chiunque possa vantare un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ad un documento formato o detenuto dalla p.a.
Nel caso di specie la sussistenza di un siffatto collegamento appare indubbia posto che la denuncia di cui la S.p.a. Staccone ha chiesto l’ostensione riguarda proprio reati che sarebbero stati da lei stessa commessi nell’esecuzione del contratto di appalto.
Non merita accoglimento neanche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi in qualità di controinteressata, posto che tale organo giurisdizionale rappresenta interessi pubblici e non è titolare di un diritto alla riservatezza, inteso come diritto della persona, che, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 potrebbe valere a conferirgli la qualità di contro interessata nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali inerenti l’accesso.
Nel merito il ricorso è fondato.
L’ALER di Lodi ritiene che per il solo fatto che la denuncia a carico della S.p.a. Staccone sia stata trasmessa al P.M, e, presumibilmente entrata a far parte di un fascicolo attinente una notizia di reato, essa sia coperta da segreto istruttorio rimanendo così sottratta al diritti di accesso ai sensi del combinato disposto dell’art. 329 c.p.p e 24 della L. 241 del 1990.
Si tratta di una tesi che il Collegio non condivide.
Ai sensi dell’art. 329 c.p.p. sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.
Pertanto non ogni documento acquisito al fascicolo delle indagini preliminari rimane soggetto al vincolo del segreto ma solo alcuni atti specificamente indicati dal legislatore fra i quali non rientrano le denunce presentate da comuni cittadini o da funzionari pubblici che non svolgano funzioni di p.g.
Di ciò ha preso atto anche la giurisprudenza amministrativa che, in tema di diritto d’accesso, ha affermato che "non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241 del 1990." (Consiglio di Stato , sez. VI, 09 dicembre 2008 , n. 6117).
Non possono, infine, invocarsi per limitare il diritto di accesso le norme che disciplinano l’attività del p.m., posto che l’operatività di siffatte disposizioni rimane confinata nell’ambito del giudizio penale e non può valere a limitare diritti esterni alla dinamica di tale processo, come quello alla ostensione degli atti formati o detenuti dalla p.a., se non nei limiti in cui ciò sia espressamente previsto dal legislatore.
Nessuna rilevanza ostativa all’accoglimento della istanza formulata dalla ricorrente può inoltre assumere il regolamento sull’accesso approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Amministrazione resistente posto che ai predetti regolamenti va riconosciuta un efficacia meramente dichiarativa delle categorie di atti formati o detenuti dalle singole p.a. che rientrano nelle tipologie che il legislatore ha inteso sottrarre all’obbligo di ostensione.
Sicchè, una volta chiarito che le denunce presentate da funzionari non esercitanti funzioni di p.g., non rientrano nell’ambito dei documenti coperti da segreto, a nulla può valere una contraria previsione regolamentare.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’ALER di Lodi di consegnare alla ricorrente copia del documento richiestole. Condanna la predetta ALER alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre IVA e c.p.a.
(omissis)
da Polnews