Il giudice di pace non può decidere sulla competenza territoriale senza instaurare preventivamente il contraddittorio, in quanto il comma 1 dell'articolo 23 della legge 689/81 riguarda unicamente l'inammissibilità in ragione della tardiva presentazione del ricorso
(omissis)
FATTO E DIRITTO
1. – M. D. impugna l’ordinanza del giudice di pace di P. del 12 gennaio 2009, che dichiarava inammissibile il suo ricorso in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale Milano – Roma e Bologna Bari Taranto, violazioni accertate con sistema di controllo della velocità “server-tutor”, che rileva l’andamento medio di velocità in un tratto strada di 15/20 chilometri. Precisava di avere adito il giudice di pace di Pistoia, essendo la prima residenza in un Comune rientrante nella competenza territoriale di tale giudice in base all’articolo 9, 2° comma, cpp e/o degli articoli 63 e 79 del codice di consumo.
2. – Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando “ritenuto il rimedio previsto dall’articolo 204-bis del codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato altresì che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito”.
3. – Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso deducendone l’inammissibilità per violazione all’articolo 366 bis c.p.c.
4. – Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso deduce “nullità del procedimento per violazione dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689”, osservando che il giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, sostanzialmente effettuando una statuizione sulla competenza senza instaurare preventivamente il contraddittorio e quindi in violazione dell’articolo 23 di detta legge.
5. – Attivata la procedura ex art. 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perché manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
6. Il ricorso è fondato. In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d’inammissibilità ai sensi del primo comma dell’articolo 23 della legge 689/81 ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi di versi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità, prevista invece dal primo comma dell’art. 23 della legge 689/81 soltanto per l’ipotesi di tardività della impugnazione.
Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.
7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 cpc, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Pistoia), che deciderà anche sulle spese.
(omissis)
da Polnews