Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Persona trasportata nella cabina di un autocarro – regime anteriore all’art. 27 L. n. 142/92 – Autocarro non autorizzato per il trasporto eccezionale di persone...
Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Persona trasportata nella cabina di un autocarro – regime anteriore all’art. 27 L. n. 142/92 – Autocarro non autorizzato per il trasporto eccezionale di persone – Copertura assicurativa – Esclusione – Natura dell’autorizzazione – Relativo onere di allegazione e probatorio.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a norma degli artt. 1 e 4 della legge n. 990 del 1969, nel testo modificato dal D.L. n. 857 del 1976, conv. Nella legge n. 39 del 1977, ma anteriormente alla modifica operata dall’art. 27 della legge n. 142 del 1992, il soggetto trasportato nella cabina di un autocarro era coperto da assicurazione obbligatoria solamente nei casi eccezionali nei quali si rendeva necessario l’impiego di autocarri per il trasporto di persone, con autorizzazione amministrativa a norma dell’art. 57 dell’abrogato codice della strada. La sussistenza di tale autorizzazione dell’Ispettorato della Motorizzazione civile, rilasciata in base a nulla osta del Prefetto, costituiva – nel suddetto intervallo temporale – un elemento costitutivo della fattispecie legale derogativi del principio generale, con la conseguenza dell’insorgenza del relativo onere di allegazione e dimostrazione di questo specifico elemento a carico della parte che invocava la copertura assicurativa.