Falsità in atti – In atti pubblici – Verbali di accertamento di violazione al codice della strada – Alterazione di dati archiviati in computer senza manipolare il corrispondente supporto cartaceo – Reato di cui agli artt. 476 e 491 bis c.p. – Configurabilità
Integra il reato di cui agli artt. 476, comma primo e 491 bis c.p. (falso materiale in atto pubblico) la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di addetto al servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica, alteri documenti informatici pubblici relativi ala predisposizione di verbali di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada; né, a tal fine, rileva la circostanza che il sistema informatico coesista con quello cartaceo di supporto, in quanto l’art. 491 bis c.p. – che sanziona sia la falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria sia quella relativa a programmi specificamente distinti ad elaborarli – riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui il sistema informatico sia del tutto sostitutivo di quello cartaceo.