Abuso d’ufficio - Estremi – Pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili verbali di contravvenzioni, contenenti attestazioni ideologicamente false – Assorbimento del delitto di abuso d’ufficio in quello di falso ideologico in atto pubblico – Sussistenza
Integra solo la condotta di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non anche quella di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d’ufficio – desumibile dalla esplicita riserva «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», contenuta anche nella nuova formulazione dell’art. 323 cp.., dovuta alla legge n. 234 del 1997 – implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l’agente deve rispondere e non anche dell’abuso d’ufficio, da considerare assorbito nell’altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni protetti dalle due norme incriminatici.