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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata – Modalità – Uso del fischietto – Idoneità dell’ordine di arresto al fine della contestazione dell’infrazione – Ammissibilità – Sussistenza – Valutazione del giudice di merito

(Cass. Civ., sez. II, 12 ottobre 2005, n. 19767)

In tema di accertamento di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, in particolare in caso di infrazione del limite di velocità, tra le modalità di contestazione immediata possibili – la cui scelta rientra nella discrezionalità amministrativa sulla predisposizione del servizio e non è suscettibile di sindacato in sede giudiziaria – va ricompresso anche l’uso del fischietto. La segnalazione dell’alt Con il fischietto è prevista, infatti, dagli artt. 12/IV e 182/II del regolamento del codice della strada, quale possibilità ulteriore rispetto alla segnalazione manuale mediante distintivo. Il conducente, pertanto, risponde dell’inottemperanza dell’ordine così impartito anche quando la mancata percezione del segnale sia dovuta a sua colpa, ma non quando il segnale sia stato dato in modo inidoneo. Ne consegue che il giudice deve accertare se il segnale sia stato emesso in modo che il conducente abbia potuto percepirlo, ed a tal fine deve tenere conto delle condizioni del traffico, della posizione dell’agente rispetto al destinatario dell’intimazione e di ogni altra utile circostanza.

 

Giovedì, 29 Dicembre 2011
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