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Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Autorità amministrativa costituitasi personalmente o con funzionario delegato – Condanna alle spese di giudizio a favore della medesima – Contenuto – Liquidazione delle sole spese vive documentate – Necessità

(Cass. Civ., sez. I, 2 settembre 2005, n. 17708)

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta il giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell’opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota.

 

Venerdì, 30 Dicembre 2011
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