Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Autorità amministrativa costituitasi personalmente o con funzionario delegato – Condanna alle spese di giudizio a favore della medesima – Contenuto – Liquidazione delle sole spese vive documentate – Necessità
In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta il giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, può ottenere la condanna dell’opponente rimasto soccombente soltanto alla rifusione delle spese vive debitamente documentate in apposita nota.