Veicoli - Targa di riconoscimento - Autoveicolo con targa originale ma parzialmente coperta in modo da evitare l’identificazione - Circolazione - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. - Esclusione.
(Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 1468)
Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in guanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso. (Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 1468) [RIV-1105P392] - Artt. 100 c.s., 472, 482 c.p.