Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Assicurazione obbligatoria - Certificato di assicurazione e contrassegno - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile - Sussistenza di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione - Esistenza di un contrassegno autentico - Sufficienza – Contrassegno falsificato o contraffatto - Esonero di responsabilità dell’assicuratore -Configurabilità - Limiti - Assenza di un comportamento colposo dell’assicuratore ingenerante l’affidamento del danneggiato - Necessità - Fondamento.
 

(Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25130)

In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dell’art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso. (Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25130)  [RIV-1103P211] - Art. 193

Giovedì, 05 Gennaio 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK