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Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Limiti del massimale – Fissazione – Decreti di aggiornamento – Natura – Atto normativo – Conseguenze – Principio «iura novit curia» - Applicabilità – Sussistenza – Conseguenza – In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice e di evocazione – Impresa designata – Onere della prova de massimale di legge – Esclusione

(Cass. CIV.,sez. III, 10 marzo 2006, n. 5226)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i decreti del Presidente della Repubblica che, su proposta del Ministro per l’industria, aggiornano gli importi dei massimali minimi di legge previsti dagli artt. 9, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, hanno natura di atti normativi, sia pure di rango non primario, e sono quindi sottoposti alla regola generale della conoscibilità d’ufficio da parte del giudice. Pertanto, in caso di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, l’impresa designata che intenda far valere nei confronti del danneggiato i limiti alla propria responsabilità derivanti dalle predette disposizioni, non è tenuta a fornire la prova dell’importo del massimale minimo di legge applicabile. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 9; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21).

 

 

Lunedì, 09 Gennaio 2012
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