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SISTRI: rilanciata la semplificazione e l’interoperabilità gestionale

(Decreto Ministero Ambiente, 10 novembre 2011, n. 219 , G.U. 5 gennaio 2012 )

Sono in vigore le nuove norme modificative del sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi introdotto e sostenuto dal Ministero dell’Ambiente.

La modifica è stata operata dal DM 10 novembre 2011, n. 219 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2012, n. 4. Il decreto ministeriale, tra l’altro, abroga sostituendoli gli allegati IA (procedura di iscrizione al SISTRI), IB (procedura per l’installazione dei dispositivi black box), II (ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati) e III (schede SISTRI).

Le modifiche al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 riguardano molteplici aspetti, sia formali che sostanziali., con l’obiettivo dichiarato di semplificare le procedure in atto. Una delle prime novità riguarda la gestione dei flussi d informazioni del sistema elettronico che viene estesa non più al solo Comando Carabinieri tutela ambiente, ma a tutta l’Arma dei Carabinieri.

La definizione di unità locale viene chiarita ed è individuata in qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività elencate agli articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52. Al riguardo, si deve evidenziare la definizione di unità operativa individuata nel reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti. In termini di semplificazione, la distinzione appena indicata sarà fonte di maggior sicurezza sul numero dei dispositivi USB di cui i soggetti obbligati avranno bisogno.

La posizione del delegato viene alleggerita, passando la custodia delle chiavette al titolare dell’impresa obbligata, restando tuttavia titolare della firma elettronica e rispondendo del corretto inserimento dei dati ricevuti nelle schede SISTRI. In questo modo il delegato non risponderà più della veridicità dei dati inseriti. Un’ulteriore figura di delegato è prevista per il dispositivo USB per la interoperabilità.

La previsione si è resa necessaria per la possibilità data all’azienda iscritta di accreditare il proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Quest’ultima potrà chiedere il cd chiavettone per l’interoperabilità tra software gestionale dell’azienda e SISTRI, che va custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Il luogo di custodia deve essere indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità, dovendo essere comunicata preventivamente al SISTRI qualsiasi variazione del luogo stesso.

Si tratta sicuramente di un elemento caratterizzante ed incisivo del sistema elettronico la possibilità di una sua interoperabilità con il software dell’impresa. Al riguardo si dovrà attendere la prova dei fatti – fissata con inizio dal mese di aprile - al fine di testarne l’effettivo funzionamento. Il vecchio comma 1 dell’articolo 21 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 viene sostituito dalla nuova previsione relativa a quei casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi oppure di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale. La norma prevede che gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB e dei dispositivi USB per l'interoperabilità' (se presenti), dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si tratta a questo punto di vedere l’effettiva valenza delle modifiche operate dal D.M. 10 novembre 2011, n. 219 soprattutto in termini di interoperabilità e di semplificazione delle procedure.

(Nota di Alessandro Ferretti)

 

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 novembre 2011, n. 219

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI). (11G0258)
(GU n. 4 del 5-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 5)

 

Vai al testo integrale della sentenza

 

 

da Altalex

Martedì, 10 Gennaio 2012
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