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Responsabilità da sinistri stradali – Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Tamponamento – Presunzione ex art. 2054, secondo comma, c.c. – Esclusione – Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante – Prova liberatoria – Onere a carico del tamponante

(Cass. Civ., sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3282)

In caso di tamponamento tra veicoli – che si verifica anche quando il contatto tra il veicolo tamponato e il tamponante sia soltanto parziale – per il disposto dell’art. 107 del previdente codice della strada (applicabile ratione temporis al sinistro per cui è causa), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a li non imputabili. (C.c., art. 2054).

 

Martedì, 10 Gennaio 2012
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