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Corte di Cassazione 11/01/2012

Alterazione dei verbali e riduzione delle somme a titolo di sanzioni

(Cass. Pen., sez.V, 1 agosto 2011, n. 30431)

(omissis)

Sentenza

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Alba in data 10.11.2010 nei confronti di
1. R. C., nato a C. d. L. il …
2. D. C. A., nato a C. di S. A. il …
3. C. R., nato ad A. il …
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. G., che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle posizioni del R. e del D. C. ed il rigetto del ricorso per il resto;
udito il difensore degli imputati Avv. R. P., che ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Alba dichiarava non luogo a procedere per non costituire il fatto reato nei confronti di R. C., ispettore della Polizia municipale di Alba e responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in ordine alle imputazioni dei reati di cui agli artt. 323, 476 e 490 cod. pen., contestati come commessi fino al 24.9.2005 sopprimendo o sostituendo diversi verbali di contravvenzione stradale, in modo da consentire ai contravventori di pagare somme ridotte e non subire decurtazioni di punti sulle patenti di guida, ed estinguendo le contravvenzioni elevate per l’importo di € 35 nei confronti di C. C., S. R. e R. A. a fronte del pagamento di soli € 21; per insussistenza del fatto nei confronti di D. C. A., vicecomandante della Polizia municipale di ….., in ordine al l’imputazione del reato di cui agli artt. 323 e 476 cod. pen., contestato come commesso nel settembre del 2005 alterando la descrizione dell’infrazione stradale elevata nei confronti di tale V. in modo da ridurre l’importo della relativa sanzione da € 35 ad € 21; e per insussistenza del fatto nei confronti di C. R., capo di gabinetto del Sindaco di …., in ordine al concorso con il R. nel reato di abuso d’ufficio in favore del C., del S. e della R. contestato nell’aver inoltrato al R. i verbali di contravvenzione con l’annotazione <<se possibile… il più possibile>>.
Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza, illogicità o contradditorietà della motivazione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni della teste d’accusa S. G., impiegata dell’ufficio contravvenzione del Comune di Alba, in quanto rese in assenza egli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., osservando che nell’interrogatorio reso al pubblico il 9.12.2005 la S. riceveva i predetti avvisi e confermava le dichiarazioni precedentemente rese alla polizia giudiziaria, al giudizio di inattendibilità delle stesse dichiarazioni ed all’esclusione di prova idonea a sostenere l’accusa in giudizio a carico degli imputati.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che i temi dell’utilizzabilità e dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della F. S. non assumevano rilievo determinante nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, che trattava gli stessi in termini sintetici e meramente accessori rispetto a conclusioni già sostanzialmente conseguite a seguito da una dettagliata analisi delle questioni relative alla sussistenza del fatto contestato al D. C., alla rilevanza penale della condotta ascritta al C. ed alla prova del dolo e del vantaggio patrimoniale a carico del R., svolta sulla base dei contenuti delle predette dichiarazioni. Se è vero pertanto che la S., nell’interrogatorio nel quale riceveva tutti gli avvisi di legge, confermava le dichiarazioni precedentemente rese, la conseguente utilizzabilità di dette dichiarazioni non incide tuttavia s ignificatamente sull’equilibrio della motivazione qui soggetta a scrutinio, che nella sua componente essenziale teneva conto dei risultati delle stesse; ed incidenza altrettanto marginale deve essere attribuita alle valutazioni sull’attendibilità della narrazione della S., da intendersi più che altro riferite alla mancanza di riscontri documentali rispetto a parte delle indicazioni fornite dalla teste.
Va altresì premesso che nella prospettiva del giudizio in discussione in questa sede, in concreto fondato sull’insufficienza degli elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria, determinante è la prognosi sull’inidoneità di tali elementi a sostenere l’accusa in giudizio; prognosi che, prevista espressamente nell’ultima parte dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., ne qualifica integralmente la fattispecie processuale, giustificando il proscioglimento all’esito di un giudizio di inutilità del dibattimento rispetto alla possibile evoluzione del materiale probatorio raccolto in una direzione favorevole all’accusa (…). E proprio siffatto giudizio costituisce l’oggetto del controllo di legittimità sulla sentenza di non luogo a procedere, che si risolve nella riconoscibilità del cri terio prognostico adottato dal giudice per l’udienza preliminare per escludere la sostenibilità dell’accusa in sede dibattimentale (…).
Detto questo, la sentenza impugnata valutava congruamente nell’ottica appena descritta la totalità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, per diversi profili rispettivamente caratteristici delle posizioni dei singoli imputati, concludendo per la prospettabile mancanza di possibili sviluppi dibattimentali idonei ad incidere su un quadro di sostanziale insufficienza degli elementi stessi a sostenere le ipotesi criminose contestate in tutte le loro componenti costitutive. E particolare significativa veniva attribuita in questa visuale all’accertata situazione di difficoltà amministrativa creata all’epoca dei fatti, nella gestione del servizio contravvenzioni del Comune di …., da diffusi malumori ed atteggiamenti di protesta indotti nella cittadinanza dai primi risultati dell’affidamento del controllo sul rispett o delle regole della circolazione stradale ad ausiliari del traffico, il cui operato era soggetto a critiche di eccessiva rigidità.
Avuto riguardo a tale condizione di fondo, la posizione dell’imputato R. veniva in particolare valutata dal Giudice per l’udienza preliminare rispetto alla possibilità di escludere che gli interventi del predetto sui verbali di contravvenzione fossero motivati dal mero intento di rettificare sia pure impropriamente contestazioni contravvenzionali improntate ad eccessivo rigorismo ed alla correlativa ravvisabilità nei confronti dell’imputato dell’elemento psicologico dei reati di falso e del dolo intenzionale del reato di abuso d’ufficio. A questi fini il giudizio negativo su tale possibilità e sulla prospettabilità di sviluppi diversi in sede dibattimentale veniva coerentemente formulato in base alla ridotta percentuale delle irregolarità segnalate, alla mancanza di accertati rapporti fra l’imputato ed i con travventori coinvolti ed alla grossonalità degli interventi effettuati in relazione alla praticabilità di azioni oppressive ben più efficaci e meno rilevabili. Ed a ciò il ricorrente oppone diverse valutazioni sulla significatività degli argomenti svolti dal giudicante, senza indicare elementi idonei ad evidenziare la concreta possibilità di una differente evoluzione dibattimentale ed a rendere manifestamente illogico il criterio prognostico seguito dal giudice di merito.
Quanto alla posizione dell’imputato D. C., la prognosi negativa sulla possibilità di acquisire in giudizio prove sufficienti in ordine alla stessa sussistenza della condotta contestata era adeguatamente motivata in base all’inidoneità a tal fine delle sole dichiarazioni della S. a fronte del mancata rilevamento del nominativo del tale V., asseritamente beneficiario della condotta,nella distinta delle contravvenzioni elevate nel periodo indicato; giudizio evidentemente non inficiato dal riferimento del ricorrente del ricorrente alla mera possibilità di una diversa collocazione temporale del fatto.
Per venire infine alla posizione dell’imputato C., il giudizio sull’imprevedibilità di sviluppi dibattimentali apprezzabili, nella direzione del conseguimento di una prova sufficiente in ordine alla configurabilità a carico del predetto di un concorso penalmente rilevante, veniva acquisito in termini logicamente non censurabili sulla base del tenore sicuramente non ultimativo del messaggio scritto con la quale le pratiche venivano segnalate al R., tale da non integrare un’illecita interferenza, della mancanza di reale incidenza del messaggio stesso sulle determinazioni del R. in assenza di un rapporto fra i due soggetti del significato negativo, in termini di sussistenza del dolo concorsuale, dell’essere stato il foglio riportante il messaggio lasciato integro insieme alle pratiche; valutazioni alle quali il ricorrente contrappone ancora u na volta ed unicamente una propria diversa lettura delle stesse risultanze.
(omissis)

 

 

da Polnews

 

 

 

Mercoledì, 11 Gennaio 2012
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