Compagnia non consegna l'attestato di rischio? Sì al 700 c.p.c.
Il c.d. attestato di rischio, come è noto, è un’attestazione predisposta dall’impresa di assicurazione – di validità limitata nel tempo (al massimo di un anno), in cui è indicata la “classe” bonus malus dell’assicurato ed è riportato il numero di sinistri stradali che il contraente ha avuto negli ultimi cinque anni, suddivisi in “sinistri pagati”, “sinistri riservati a cose” e “sinistri riservati a persone”.
Per stipulare un nuovo contratto di assicurazione, l’automobilista deve essere in possesso – ed esibire all’impresa di assicurazione – l’attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore, dal momento che, ai sensi dell’art. 132 del Codice delle Assicurazioni private, le imprese di assicurazione hanno l’obbligo a contrarre, ma “fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio”.
In altri termini, prima di contrarre, l’assicurazione ha diritto di verificare, attraverso le risultanze dell’attestato, lo stato del rischio che assume attraverso quella polizza. In mancanza, sarà legittimata a considerare il rischio al massimo livello e, quindi, assegnare al contraente l’ultima classe di merito, con le note conseguente sul premio di assicurazione.
In considerazione della funzione dell’attestato, l’art. 134 del Codice prevede che la Compagnia, in occasione di ciascuna scadenza annuale, debba consegnare all’assicurato l’attestato di rischio.
Il Regolamento Isvap 9 agosto 2006, n. 4 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007) completa la disciplina specificando che l’obbligo di consegna deve essere adempiuto dalle imprese di assicurazione, inviando l'attestato di rischio direttamente al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratto.
Cosa accade se la compagnia non adempie tempestivamente a tale obbligo e, per giunta, dà disdetta al contratto in essere con l’assicurato, rifiutando di rinnovarlo?
In una simile evenienza, l’automobilista si troverà sprovvisto di copertura assicurativa e, per giunta, nella sostanziale impossibilità di stipulare un nuovo contratto di assicurazione a condizioni consone al proprio attestato di rischio.
Secondo Tribunale Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Gragnano, sentenza 23-27 settembre 2011, n. 516, una simile situazione legittima il ricorso alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.[1], rivolto ad ottenere la tutela anticipatoria del diritto all’adempimento dell’obbligo a contrarre, nonché il diritto alla consegna dell’attestato di rischio.
La configurabilità del fumus bonus iuris appare piuttosto evidente, quanto meno con riferimento al diritto alla consegna del certificato di rischio.
Il presupposto del periculum in mora, che deve consistere in un “pregiudizio imminente e irreparabile”[2], rappresenta l’aspetto più problematico della vicenda processuale, ma viene positivamente risolto dal giudice campano sul rilievo in base al quale l’impossibilità temporanea di utilizzare l’autovettura – derivante dalla scopertura assicurativa – costituisce insieme un pregiudizio di carattere ed un disagio non facilmente monetizzabile, soprattutto se interessa l'unica autovettura utilizzata per motivi professionali e necessità familiari[3].
(Nota di Raffaele Plenteda)
[1] In tema, si veda l’eBook Provvedimenti cautelari d’urgenza di G. Nuzzo (Altalex, 2010).
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione distaccata di Gragnano
Sentenza 23-27 settembre 2011, n. 516
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 02.08.2011 (...), premesso di essere proprietario dell'autovettura Renault Clio targata (...), e di essere assicurato per la RCA con la (...) divisione (...) s.p.a. in virtù di polizza n. (...), deduceva che la predetta autovettura non aveva mai provocato sinistri e che, pertanto, la compagnia assicuratrice, anno dopo anno, aveva offerto classi di merito inferiori alla prima; che in prossimità della scadenza della Polizza si era recato presso l'agenzia di Gragnano della sua compagnia di assicurazioni e l'agente gli aveva riferito che il rinnovo della polizza non era possibile in elianto annullata dalla sede centrale; di non aver mai ricevuto alcuna raccomandata contenente disdetta a attestato di rischio; che in assenza di tale attestato non era possibile stipulare fa polizza con atea compagnia; che la Renault Clio era l'unica autovettura in uso al suo nucleo familiare e (Impossibilità di utilizzarla per la scopertura assicurativa, era fonte di problemi di natura professionale e familiare in considerazione anche dello stato di gravidanza del coniuge.
Tanto premesso, il (...) chiedeva obbligarsi la (...) divisione (...) s.p.a. a stipulare il contratto assicurativo in classe Inferiore a quella precedente, o in subordine, a consegnargli l'attestato di rischio al fine di poter stipulare la polizza presso altra compagnia di assicurazioni.
Si costituiva la resistente la quale eccepiva in primis fa nullità dei ricorso per mancanza indicazione della causa di merito connessa alla domanda cautelare; l'assenza dì "periculum" in mora e di fumus bonis iuris, non essendovi prova della asserita disdetta del contratto da parte delta compagnia di assicurazioni, che va comunicata par iscritto, ed in assenza della quale il contratto deve Intendersi tacitamente rinnovato; che l'agente generale della (...) s.p.a., ricevuto il ricorso cautelare, aveva immediatamente manifestato al ricorrente la sua volontà di rinnovare fa polizza e consegnatogli li certificato dì rischio.
Nelle more della causa veniva stipulata una nuova polizza di assicurazione tra te parti in lite, sicché in sede di udienza del 16.09.2011 il ricorrente insisteva per la sola condanna alle spese della resistente.
Ritenuto in diritto
Nel merito va senz'altro dichiarate la cessazione della materia del contendere, In quanto come pacificamente rappresentato dalla parti in udienza il ricorrente ha stipulato una nuova polizza con la (...) s.p.a. con decorrenza dal 24.08.2011.
La fondatezza della domanda cautelare va parò vagliata al fine deità regolamentazione della spese di lite da effettuarsi secondo la regola della soccombenza virtuale.
Innanzitutto si rileva l'infondatezza detta preliminare eccezione deità resistente di inammissibilità dalla domanda cautelare per la mancata indicazione della instauranda azione di merito, in quanto quest'ultima risulta chiaramente indicata in ricorso, laddove il (...) afferma che è suo interesse agire nel merito per sentir condannare la resistente a stipulare polizza assicurativa classe 16 ed a consegnargli l'attestato di rischio.
Quanto al fumus bonis iuris si rileva ex actis che: la precedente polizza in scadenza 01.08.2011 è stata effettivamente disdettata dalla resistente (cfr documentazione allegata dalla resistente con memoria integrativa); non vi è, però, prova della rituale comunicazione della disdetta al (...) listante tra ricevuto in consegna l'attestato di rischio solo dopo la notifica del ricorso cautelare alla compagnia di assicurazioni resistente.
Sul punto va richiamata la disciplina relativa all'attestato di rischio di cui al D.lgs. 209/2005, che all'art. 134, comma 1, dispone che: "L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria".
Quindi ai sensi del regolamento dell'ISVAP, che attua le disposizioni del nuovo codice delle assicurazioni nella materia in oggetto, Regolamento Isvap 9 agosto 2006 n. 4 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007) le compagnie assicurative sono obbligate ad inviare l'attestato di rischio direttamente al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratto e contestualmente all'invio dell'attestato di rischio le compagnie dovranno anche inviare all'assicurato una comunicazione contenente: data dì scadenza del contratto; modalità ci esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente; indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia; l'obbligo dì cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contatto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale (cfr Art. 2 (Obblighi di comunicazione) ed art. 41 regolamento Isvap 4/2006, Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del fischio) regolamento isvap 4/2006).
Si ricorda anche il dettato normativo di cui all'art. 132 - codice delle assicurazioni, rubricato obbligo a contrarre, ai sensi del quale: "le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni dì polizza e le tariffe che hanno l'obbligo dì stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatti salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestataria dei veicolo, se persona diversa".
Alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto la domanda cautelare del (...) era assistita senz'altro da fumus bonis iuris, non essendovi prova in atti della rituale comunicazione al ricorrente della disdetta della polizza da parte della compagnia di assicurazioni resistente, né tantomeno della consegna dell'attestato di rischio in data anteriore all'instaurazione della lite.
Per quante attiene al "periculum" in mora ad avviso dei giudicante il danno derivante dalla impossibilità, (sia pure momentanea) di utilizzare la propria autovettura, {in guanto priva di copertura assicurativa) non sì risolve in un mero pregiudizio di carattere economico, ma arreca, al soggetto che la subisce, una disagio non facilmente monetizzabile, soprattutto nei caso in cui, come nella fattispecie, la situazione ostativa si verifica all'improvviso, non prevista né prevedibile (in assenza di prova dì comunicazione della disdetta) ed interessa l'unica autovettura In possesso dell'istante e da questi utilizzata per motivi professionali e necessità familiari.
Ritenuta, pertanto, la soccombenza virtuale della resistente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna la (...) s,p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore a delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 642,00 di cui euro 65,00 per spese, euro 250,00 per onorari, euro 327,00 per diritti, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
da Altalex