Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Cassazione: supera limiti velocita’ in azienda, licenziato

Licenziato in tronco per aver premuto un pò troppo sull'accelleratore mentre era alla guida di un'auto all'interno dello stabilimento in cui lavorava. E' quanto è accaduto ad un operaio, specializzato nella manutenzione meccanica degli autoveicoli, che oltre a perdere il posto di lavoro è stato condannato dalla Corte d'Appello di Lecce al pagamento di circa 10.000 euro come risarcimento  danno per aver causato un incidente nel perimetro aziendale.

La Corte territoriale ha considerato l'operaio l'unico responsabile del sinistro,  in quanto guidava ad una velocità superiore ai 40 km/h, il limite massimo consentito all'interno  dello stabilimento siderurgico. A nulla è servito il ricorso in Cassazione da parte del meccanico.L'uomo a sua discolpa aveva contestato il fatto che il conducente dell'altro veicolo aveva impegnato l'incrocio dove è avvenuto l'incidente senza rispettare l'obbligo di precedenza. Inoltre secondo l'operaio l'azienda sarebbe stata inadempiente nel garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori,  in quanto sul luogo dove è avvenuto lo scontro non  era presente una segnaletica stradale appropriata. Il comportamento  scorretto dell'azienda, in base alle tesi della difesa,si sarebbe verificato anche nell'aver disposto il licenziamento  mentre il lavoratore era assente per l'infortunio. Per il meccanico,infine,il superamento dei limiti di velocità non poteva ledere in maniera definitiva il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. I Supremi Giuidici con la sentenza n. 457 del 16 gennaio 2012 hanno respinto tutte le motivazioni presentate dal ricorrente, confermando il licenziamento per giusta causa,rifacendosi a quanto stabilito in Appello. In particolare per quanto riguarda le modalità con cui è stato comunicata la cessazione del rapporto di lavoro, gli ermellini hanno  precisato che il licenziamento per giusta causa, dal momento che implica  la cessazione del rapporto di fiducia e  giustifica sul versante giuridico l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, non tollera nessun prolungamento  dei tempi neache per la malattia del lavoratore.

 

da justicetv.it

 

Giovedì, 19 Gennaio 2012
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK