Cassazione: supera limiti velocita’ in azienda, licenziato
Licenziato in tronco per aver premuto un pò troppo sull'accelleratore mentre era alla guida di un'auto all'interno dello stabilimento in cui lavorava. E' quanto è accaduto ad un operaio, specializzato nella manutenzione meccanica degli autoveicoli, che oltre a perdere il posto di lavoro è stato condannato dalla Corte d'Appello di Lecce al pagamento di circa 10.000 euro come risarcimento danno per aver causato un incidente nel perimetro aziendale.
La Corte territoriale ha considerato l'operaio l'unico responsabile del sinistro, in quanto guidava ad una velocità superiore ai 40 km/h, il limite massimo consentito all'interno dello stabilimento siderurgico. A nulla è servito il ricorso in Cassazione da parte del meccanico.L'uomo a sua discolpa aveva contestato il fatto che il conducente dell'altro veicolo aveva impegnato l'incrocio dove è avvenuto l'incidente senza rispettare l'obbligo di precedenza. Inoltre secondo l'operaio l'azienda sarebbe stata inadempiente nel garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, in quanto sul luogo dove è avvenuto lo scontro non era presente una segnaletica stradale appropriata. Il comportamento scorretto dell'azienda, in base alle tesi della difesa,si sarebbe verificato anche nell'aver disposto il licenziamento mentre il lavoratore era assente per l'infortunio. Per il meccanico,infine,il superamento dei limiti di velocità non poteva ledere in maniera definitiva il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. I Supremi Giuidici con la sentenza n. 457 del 16 gennaio 2012 hanno respinto tutte le motivazioni presentate dal ricorrente, confermando il licenziamento per giusta causa,rifacendosi a quanto stabilito in Appello. In particolare per quanto riguarda le modalità con cui è stato comunicata la cessazione del rapporto di lavoro, gli ermellini hanno precisato che il licenziamento per giusta causa, dal momento che implica la cessazione del rapporto di fiducia e giustifica sul versante giuridico l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, non tollera nessun prolungamento dei tempi neache per la malattia del lavoratore.
da justicetv.it