Cassazione: noleggio auto, assicurazione paghi carrozzeria
La III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 51 del 10 dicembre ha accolto il ricorso di una carrozzeria che aveva citato in giudizio una compagnia di assicurazioni che non voleva rimborsare il costo del noleggio di un veicolo sostitutivo dato ad un cliente rimasto senza vettura durante le riparazioni della stessa.
In primo e secondo grado la compagnia assicurativa aveva avuto la meglio e la richiesta del carrozziere era stata respinta perchè, a detta dei giudici, l'azione diretta contro l'assicurazione era appannaggio esclusivo del danneggiato a causa della "particolare natura e importanza dei suoi interessi": Ma, secondo il Palazzaccio, invece, le cose non stanno così. I togati di ultima istanza ritengono infatti che nel momento in cui avviene la cessione di un credito, a meno che non sia espressamente indicato il formale divieto della sua cessione, automaticamente si cedono anche le azioni che sono connesse per legge a quest'ultimo e, di conseguenza, nella fattispecie, anche l'azione diretta nei confronti della compagnia che assicura il responsabile di un incidente stradale.
Andando più a fondo nella questione, succede che, nel momento in cui si subisce un danno derivante da circolazione stradale, è previsto un meccanismo che permette un equa ripartizione del pagamento dei danni e del risarcimento a entrambe le parti, danneggiatore e danneggiato, senza l'esposizione a debiti risarcitori che altrimenti diventerebbero insostenibili. In parole povere, il danneggiato ha un diritto di credito nei confronti della compagnia che assicura il veicolo del responsabile del danno che é parallelo a quello che sorge verso quest'ultimo. E nel caso specifico, il danneggiatore aveva "ceduto" il proprio credito risarcitorio a un carrozziere, che, a sua volta si era rivalso sulla compagnia di assicurazione, chiedendo il costo del noleggio dell'auto sostitutiva, che in gergo si chiama "fermo tecnico". Nel nostro ordinamento, sottolineano gli Ermellini, con la cessione di credito, prevista dall'art.1260 e ss. del codice civile, si trasmettono anche tutti gli accessori (art. 1263 c.c.). Dunque il carrozziere, cui il danneggiato aveva ceduto il credito risarcitorio per i danni riportati al proprio autoveicolo, aveva titolo (la c.d. legittimazione attiva) per fare causa alla compagnia di assicurazione del responsabile, anche se, come nel caso di specie, si trattava solo di recuperare un piccola parte del danno, come il fermo tecnico.
da justicetv.it