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Corte di Cassazione 20/01/2012

Reato di guida in stato di ebbrezza - impugnazione del verbale - inammissibilità

(Cass. Civ., sez.II, 22 dicembre 2011, n. 28394)

(omissis)

 

FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso del 7 novembre 2005, depositato in pari data, il sig. omissis proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Genova, avverso il verbale di accertamento n. 000000 elevato dalla Polizia Municipale di Genova in data 6 novembre 2005, con il quale era stata contestata a suo carico la violazione di cui all'art. 218 comma 6 del codice della strada. A fondamento della proposta domanda sosteneva che, pur riconoscendo di essere incorso nella violazione ascrittagli, tuttavia il fermo dell'autoveicolo gli impediva il regolare svolgimento della sua attività commerciale. Nella costituzione della parti opposte, l'adito Giudice di pace rigettava l'opposizione e compensava per intero tra le parti le spese del giudizio, evidenziando, a sostegno dell'adottata decisione, come la commissione della violazione fosse stata ammessa dallo stesso opponente, i l quale non aveva apportato alcun riscontro in ordine alla sua tesi difensiva circa il supposto stato di necessità. Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il omissis basato su un unico complesso motivo, avverso il quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il collegio ha deliberato l'adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
Con l'unico motivo proposto il omissis ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la nullità della sentenza impugnata, avuto riguardo, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., n. 3 e allo stesso art. 360 n. 4 del codice di procedura civile. In particolare, il ricorrente ha prospettato che il verbale di accertamento relativo alla predetta violazione si sarebbe dovuto ritenere non autonomamente impugnabile, ragion per cui l'adito giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della formulata opposizione e non decidere nel merito, così evitando di precludere ad esso omissis l'esercizio del diritto di difesa in ordine all'eventuale impugnazione (che sarebbe stato pregiudicato da una pronuncia sul merito dell'infrazione) delle conseguenti ordinanze prefettizie basate sul predetto verbale di accertamento.


Il motivo, così come prospettato e riferito all'interesse giuridico dedotto (rilevante almeno sul piano dell'utilità potenziale della invocata pronuncia in relazione alle eventuali successive azioni giudiziali esperibili dal ricorrente in ordine alla possibile impugnazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti al verbale di accertamento dedotto in controversia), è accoglibile nel senso che, in effetti, l'opposizione, risultata proposta dal ricorrente direttamente avverso il verbale di accertamento con il quale era stato accertato l'illecito di cui all'art. 218 comma 6 avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perchè non autonomamente impugnabile dinanzi al giudice civile. In proposito, infatti, si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 22467 del 2006 e Cass. n. 17342 del 2007) ha condivisibilmente statuito ch e, in tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l'art. 186 comma 2, prevedeva, prima delle modifiche introdotte dalle L. n. 160 del 2007 e L. n. 120 del 2010 (inapplicabili "ratione temporis" nel caso di specie, essendo stato l'illecito accertato nel …), esclusivamente le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente, il processo verbale che avesse accertato siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria "notitia criminis", non poteva rientrare nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quella del giudice di pace, di cui all'art. 204 bis del codice della strada in relazione all’articolo 22 dellla legge 24 novembre 1981, n. 689. Di conseguenza, previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (con la quale l'adito giudice di pace aveva giudicato sul merito dell'opposizione sul presupposto implicito della sua ammissibilit&a grave;) e decidendo ai sensi dell'art. 382 comma 3, cpc, si deve pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione formulata in primo grado dal omissis, proprio perchè, per le spiegate ragioni, la domanda non avrebbe potuto - in relazione al suo oggetto e all'ambito di cognizione del giudice civile - essere proposta dinanzi al giudice di pace adito.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della fattispecie e del peculiare interesse dedotto in giudizio, per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio (e, del resto, quelle del giudizio celebratosi dinanzi al giudice di pace di Genova erano state già compensate).

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sull'opposizione proposta dal ricorrente in primo grado avverso l'impugnato verbale di accertamento, la dichiara inammissibile.
(omissis)

 

 

da Polnews

 

 

 

Venerdì, 20 Gennaio 2012
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