Guida in stato di ebbrezza – Sospensione della patente – Natura di sanzione amministrativa accessoria
La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, secondo comma, c.d.s.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria per espressa previsione del comma quinto dell’art. 223 c.d.s., nelle forme dell’opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81, inapplicabili, invece, con riguardo al verbale di accertamento relativo alla violazione dello stesso art. 186 c.d.s., atto insuscettibile di diventare titolo esecutivo per la irrigazione di una sanzione amministrativa, non impugnabile, pertanto, neanche con ricorso al prefetto.