Patente – Revoca e sospensione – Sospensione
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il provvedimento prefettizio della sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall’art. 223 c.s. a tutela immediata dell’incolumità e dell’ordine pubblico, ha natura di misura cautelare, diversificandosi – sul piano delle finalità e dei presupposti – dalla sospensione della patente stabilita dall’art. 218 quale sanzione accessoria definitiva inflitta dal giudice penale o dal Prefetto all’esito del relativo accertamento a seconda che sia stato commesso un reato o un illecito amministrativo. Ne consegue che l’adozione della misura cautelare non è condizionata all’inizio o alla procedibilità dell’azione penale né è soggetta ai termini previsti dall’art. 223 citato, essendo sufficiente che non sia emessa a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari cui è preordinata.