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Corte di Cassazione 26/01/2012

Parcheggio a pagamento - se non si espone il "grattino", scatta la sanzione pecuniaria oltre al pagamento della sosta

(Cass. Civ., sez. VI, 9 gennaio 2012, n. 30)

(omissis)

 

FATTO E DIRITTO

 

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 19 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: "Il Giudice di pace di Caserta, con sentenza del 29 settembre 2003, in accoglimento dell'opposizione proposta il 1 luglio 2003 da omissis avverso il verbale n. omissis di accertamento della violazione dell'art. 157 commi 6 ed 8, del codice della strada, per avere il omissis sostato in area del Comune di Caserta destinata a parcheggio a pagamento senza esporre il prescritto grattino, annullò il verbale e condannò il Comune al pagamento delle spese processuali.


Il primo giudice sostenne che nessuna norma prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio a pagamento e che il conducente del veicolo parcheggiato è tenuto unicamente al versamento della somma dovuta per il tempo della sosta.
La Corte di cassazione, con sentenza 2 settembre 2008, n. 22036, accogliendo il ricorso del Comune, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La Corte di legittimità ha negato fondamento alla tesi secondo cui il parcheggio a pagamento non integrerebbe una fattispecie di sosta a tempo limitato.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione:
"Il codice della strada definisce sosta la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex articolo 157, comma 1, lett. c) - e parcheggio l'area o l'infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, comma 1, n. 34).


Il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può vietare o limitare o subordinare al pagamento - ex articolo 7, comma 1, lett. a) e art. 6, comma 4, lett. d) - si distinguono conseguentemente tra loro solo per l'elemento topografico dalla sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un'area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all'interno della carreggiata) e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta in parcheggio, al pari di quella all'esterno di essa, rientrano entrambe nella previsione dell'art. 157, comma 6 del codice della strada. E qualora esse siano state subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all'operatività della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 comma 15 del codice della strada".


Riassunta la causa, il Giudice di pace di Caserta, con sentenza in data 2 febbraio 2010 ha confermato la non sanzionabilità della condotta contestata. Si deve escludere - ha affermato il giudice del rinvio - "che nell'ipotesi di cui all'articolo 7 del codice della strada, superata l'ora scatti la medesima violazione come avviene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all'art. 157 C.d.S.". Nel primo caso "scatta soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l'utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta".


Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 dicembre 2010, sulla base di due motivi.
L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile.
Il secondo mezzo censura violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 del codice di procedura civile.
E' assorbente l'esame del secondo motivo. Esso è fondato.
Il Giudice di pace, con la sentenza resa in sede di rinvio, ha accolto l'opposizione a verbale riportandosi alla stessa motivazione già adottata con la prima decisione, cassata da questa Corte con la sentenza n. 22036 del 2008, e discostandosi dal principio di diritto dettato in sede di legittimità.
La sentenza impugnata ha pertanto disatteso il carattere vincolante del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio, principio al quale invece il giudice del rinvio era tenuto ad uniformarsi. Infatti, allorquando una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato, ai sensi dell'art. 384 comma 1, del codice di procedura civile, i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della, pronunzia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata sia in ordine ai principi di diritto affermati, sia in relazione ai necessari presupposti, di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva, nella precorsa fase di merito, quali premesse logico - giuridiche della pronunzia di annullamento.
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 del codice di procedura civile, per esservi accolto".


Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Caserta, in persona di diverso giudicante;
che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Caserta, in persona di diverso giudicante.
(omissis)

 

Giovedì, 26 Gennaio 2012
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