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Corte di Cassazione 30/01/2012

INCIDENTE CON ANIMALE SELVATICO
Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c.

Commento di Ugo Terracciano

L'ente pubblico non può recintare e segnalare tutti i boschi, indipendentemente dalle loro dimensioni e peculiarità concrete. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 6 ottobre 2010, n. 20758 (conforme: Cass. 21 novembre 2008 n. 27673), stabilendo che la responsabilità negli incidenti che coinvolgono animali selvatici non può essere automaticamente ascritta all’ente territoriale.
La questione è annosa e riguarda il confronto, in giurisprudenza, tra due linee di pensiero: quella che ritiene applicabile l’art. 2052 cod. civ. per colpa nella custodia, e quella che rende applicabile la norma dell’art. 2043 cod. civ. sulla responsabilità civile in genere.
La differenza ruota intorno al regime probatorio. Se si ritiene che l’animale avrebbe dovuto essere custodito, qualora provochi il danno non è necessario provare la colpa che è presunta in ogni caso per omessa vigilanza. Se si applica invece l’art. 2043 cod. civ. non basta provare il danno ma va provata anche la responsabilità diretta dell’ente proprietario dell’animale.
Il caso riguardava l’investimento di un cinghiale da parte di un’autovettura. Il conducente aveva chiesto il risarcimento del danno alla sua auto all’Ente Parco dal quale l’ungulato era uscito invadendo la carreggiata. Il Giudice di Pace gli aveva dato torto. La Corte d’Appello, invece, aveva accolto le sue ragioni: l’ente parco non aveva provato la sussistenza del caso fortuito, unica esimente per il danni da cosa in custodia.
La Cassazione infine, con la sentenza 20758/2010, ha stabilito che in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali, sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede la individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. anche Cass. 24 giugno 2003 n. 10008)
La questione, in giurisprudenza, resta dunque ancora aperta.

 

CASS. CIV. SEZ. III, SENT., 6 OTTOBRE 2010, N. 20758


Svolgimento del processo

 

Con sentenza 21-22 febbraio 2005 il Tribunale di Sondrio accoglieva l'appello proposto da Edilbormio snc di Cantoni Ferdinando & c. avverso la decisione del giudice di pace di Tirano del 8 febbraio 2004, condannando il Consorzio del Parco Nazionale dello (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 7.962,03 a titolo di risarcimento danni per l'incidente occorso in data (OMISSIS) sulla strada statale n. (OMISSIS) in territorio del Parco Nazionale dello (OMISSIS). In quel giorno, la autovettura Mercedes Benz di proprietà della società, condotta da C.F., si era trovato di fronte due ungulati - che avevano invaso improvvisamente la carreggiata.
Il C. nulla aveva potuto fare per evitare la collisione, avvenuta tra la parte anteriore sinistra della vettura ed uno degli animali. La autovettura aveva riportato danni ammontanti ad Euro 7.962,03.
Per questo motivo la società Edilbormio aveva convenuto in giudizio il Consorzio del Parco Nazionale dello (OMISSIS), che si era costituito in giudizio, contestando, tra l'altro, la propria legittimazione passiva, osservando che la responsabilità per il risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica era a carico dello Stato o delle Regioni.
Il giudice di pace aveva rigettato la domanda compensando le spese del giudizio.
Con la decisione sopra riportata, il Tribunale aveva accolto l'appello proposto dalla società, rilevando che la stessa, sin dall'atto di citazione, aveva richiamato la responsabilità del Consorzio convenuto, ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 15, comma 3, ed, in via subordinata, la responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c. (non era stata proposta azione di responsabilità ex art. 2052 c.c.).
In base alle norme dettate dalla L. n. 394 del 1991, art. 15, commi 3 e 4 l'ente Parco doveva considerarsi "assoggettato alla responsabilità oggettiva per i danni cagionati a terzi dalla fauna selvatica che si verificano all'interno del territorio del Parco. Il danneggiato è quindi onerato soltanto di provare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la fauna del Parco, incombendo in capo al convenuto di allegare e provare l'eventuale sussistenza del caso fortuito, come tale idoneo ad escludere il predetto nesso di causalità".
Poichè l'ente appellato non aveva allegato, nè provato, la sussistenza di un caso fortuito, doveva ritenersi accertata la responsabilità del Consorzio ed il suo obbligo risarcitorio.
Avverso tale decisione il Consorzio del Parco Nazionale dello (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sonetto quattro motivi, illustrati da memoria.
Resiste Edilbormio con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 15. La disposizione in esame riguarda le ipotesi danni provocati dalla fauna selvatica a privati, che non riceverebbero riparazione attraverso la ordinaria tutela risarcitoria (danni alle colture agricole). Accanto a questa speciale disciplina, gli obblighi propriamente risarcitori per danni provati a privati incombono esclusivamente allo Stato o in alternativa alle Regioni o alle Province.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9 e falsa applicazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 15. Il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto legittimato passivamente il Consorzio del Parco, in luogo dello Stato, delle Regioni o delle Province.
Con il terzo motivo si deduce, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 15 degli artt. 2043 e 2052 c.c.. Anche a voler ritenere che la disposizione di cui alla L. del 1991, art. 15 comporti una traslazione responsabilità dal soggetto proprietario della fauna (lo Stato) al titolare dei poteri di gestione dell'area protetta (il Parco), dovrebbe comunque concludersi che la legge non comporta alcuna deroga alla regola generale dì responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c.. Sotto altro profilo, invece, deve escludersi - alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte - che la disposizione in esame abbia introdotta una speciale fattispecie di responsabilità oggettiva, analoga a quella di cui all'art. 2052 c.c., in deroga al principio generale della responsabilità per colpa. Doveva quindi ritenersi del tutto errata la decisione del Tribunale di Sondrio, che aveva affermato la responsabilità civile del Parco sulla mera constatazione della sussistenza del nesso di causalità, senza alcuna indagine in ordine all'elemento soggettivo della colpa (del quale aveva espressamente escluso ogni rilevanza).


Con il quarto motivo il ricorrente denuncia contraddittoria motivazione e violazione di legge in ordine alla interpretazione ed applicazione della L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 1, 11, 13, 15.
Il giudice di appello aveva richiamato la L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 2, lett. c) e art. 13, comma 1, lett. c) dai quali aveva desunto la esistenza di poteri di vigilanza e di controllo della fauna selvatica in capo all'ente gestore di una area protetta. Le finalità di protezione della natura sottese alla istituzione di aree protette ed alla attribuzione di poteri in capo agli enti cui la gestione è affidata sono incompatibili con l'esercizio di forme di limitazione della condizione naturale della fauna selvatica. Non sussiste, pertanto, in capo agli enti dì gestione di aree naturali protette il potere-dovere di custodia e di controllo del comportamento della fauna selvatica, la quale non sarebbe tale se non potesse vivere, spostarsi e riprodursi liberamente nel proprio ambiente naturale.
Nessuna responsabilità, pertanto, era addebitabile al Consorzio del parco Nazionale dello (OMISSIS) per il fatto di non avere impedito il verificarsi dell'incidente.
Osserva il Collegio:
i quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Il giudice di appello ha ritenuto non necessario l'accertamento della colpa in concreto del Parco, dopo aver ritenuto - con motivazione che sfugge a qualsiasi censura - che lo stesso fosse legittimato passivamente di fronte alla azione di risarcimento danni.


La decisione impugnata si pone in contrasto con i principi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte e con le norme di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 15 che prevedono un obbligo dì risarcimento - automatico - a carico del Parco, che è tuttavia limitato ai danni provocati ai terreni agricoli dalla fauna selvatica (e non anche i danni relativi ad urti contro autovetture della fauna selvatica). (Cfr. Cass. 21 novembre 2008 n. 26763).
Secondo una recente decisione, interamente condivisa dal Collegio (Cass. 8 gennaio 2010 n. 80) la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione) a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della L. n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.


Secondo Cass. 24 giugno 2003 n. 10008, in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali, sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede la individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
La responsabilità dell'ente è configurabile solo ex art. 2043 c.c. con le note implicazioni circa l'onere probatorio, e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. agosto 1991, n. 8470, 13 dicembre 1999 n. 13956, 14 febbraio 2000 n. 1638, 24 settembre 2002 b. 13907, 24 giugno 2003 nn. 10008, 28 luglio 2004 n. 14241). Del resto, non possono essere pretese dall'ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, indipendentemente dalle loro peculiarità concrete. (Cass. 21 novembre 2008 n. 27673.
Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame - accertando, dunque, in concreto, la responsabilità dell'originario convenuto - il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sondrio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

Lunedì, 30 Gennaio 2012
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