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Corte di Cassazione 30/01/2012

Pagamento tardivo - iscrizione a ruolo - pagamento spese - buona fede

(Cass. Civ., sez.II, 22 dicembre 2011, n. 28397)

(omissis)

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 7 aprile 2005 presso la cancelleria del Giudice di pace di Alcamo omissis  proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 00000 emessa dalla omissis  per l'importo di euro omissis  , chiedendone l'annullamento poichè egli aveva pagato, in misura ridotta, la sanzione applicata dal verbale di accertamento presupposto (relativo ad una violazione prevista dal codice della strada del 1992) con un solo giorno di ritardo per aver erroneamente calcolato, in buona fede, il termine di due mesi dalla data del verbale stesso, anzichè quello di sessanta giorni. Nella costituzione dell'opposta Prefettura di Trapani, il giudice di pace adito, con sentenza omissis , accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità dell'impugnata cartella esattoriale. A sostegno dell'adottata decisione il suddetto giudice di pace ravvisava la fondatezza del ricorso, considerando l'irrilevanza di un solo giorno di ritardo nell'esecuzione del pagamento in misura ridotta della sanzione di cui al verbale di accertamento presupposto dall'impugnata cartella esattoriale e ritenendo sussistente la buona fede del omissis .
Nei confronti della menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Trapani basato su un unico motivo, avverso il quale l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa fase.
Il collegio ha deliberato l'adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
2.  Con l'unico motivo proposto il ricorrente Prefetto ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 389 comma 3del regolamento del codice della strada comma 3, in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c., sul presupposto che, alla stregua di una corretta interpretazione del citato art. 389, comma 3 del d.P.R. n. 495 del 1992 si deve ritenere che il ruolo non possa essere legittimamente formato solo quando il pagamento dopo i sessanta giorni, ma prima della emissione del ruolo, sia avvenuto nella misura imposta dall'art. 203 comma 3 e non già nella misura ridotta (come verificatosi nella specie), con la conseguente legittimità della cartella esattoriale impugnata.
2.1. Il motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto.
Per come emerge pacificamente dalla sentenza impugnata il sig. omissis  aveva provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 202 del codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione contestatagli oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla richiamata norma (ancorchè per un solo giorno) e prima dell'emissione del relativo ruolo. Il giudice di pace di Alcamo, a fronte di tale emergenza documentale, ha sostenuto che, in virtù del menzionato pagamento, la competente autorità amministrativa non sarebbe stata più legittimata, ai sensi dell'art. 389 comma 3, all'emissione del relativo ruolo, che, peraltro, sarebbe stata, al limite, possibile solo a condizione che il suddetto pagamento fosse stato rifiutato dall'ente creditore.
Il principio affermato dal predetto giudice di pace è errato perchè si fonda su una inesatta interpretazione sistematica del coacervo normativo di cui ai richiamati art. 202 del codice della strada e dell’art. 389 comma 3, del suo regolamento. Infatti, procedendosi ad una corretta lettura ermeneutica di quest'ultima disposizione, occorre affermare che l'ente creditore non possa legittimamente dare luogo alla formazione del ruolo solo quando il pagamento effettuato dopo il termine di sessanta giorni, ma prima dell'emissione del ruolo stesso, sia avvenuto nella misura imposta dall'art. 203 comma 3 del codice della strada, e non già nella misura ridotta contemplata dall'art. 202 comma 1.
Alla stregua di tale impostazione deve, perciò, trovare conferma il precedente orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 3731 del 2000), alla stregua del quale, in tema di sanzioni pecuniarie per infrazione alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di tempestivo pagamento in misura ridotta, costituisce a norma dell'art. 203 comma 3, titolo esecutivo, con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella esattoriale.
Al riguardo, di recente (v. Cass. n. 20084 del 2010), è stato più specificamente statuito, in modo del tutto condivisibile, che, nella materia delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell'art. 202 comma 1, entro i sessanta giorni dalla contestazione, con la conseguenza che, ove l'adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine appena indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, a norma dell'art. 203 comma 3, mentre la somma pagata in ritardo deve essere trattenuta quale acconto sul totale, come, del resto, evincibile dall'inquadramento sistematico del disposto di cui al menzionato art. 389 del regolamento.
3. In virtù della riaffermazione di quest'ultimo principio deve, perciò, pervenirsi all'accoglimento del ricorso, cui consegue la cassazione della sentenza impugnata; inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'opposizione proposta in primo grado può essere direttamente decisa nel merito in questa sede, con il suo rigetto.
Sussistono giusti e congrui motivi, in ragione della peculiarità della fattispecie e della essenziale novità della questione, per dichiarare interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale proposta da omissis  dinanzi al giudice di pace di Alcamo. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
(omissis)

 

da Polnews

 

 

 

 

Lunedì, 30 Gennaio 2012
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