Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Documentazione fotografica – Necessità – Esclusione – Fattispecie relativa all’accertamento di violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiatura denominata «Telelaser» verificatasi prima dell’entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche (in relazione a violazioni intervenute, come nella specie, precedentemente all’entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121), poiché l’art. 142 c.s. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costituite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che la rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo di apparecchiatura elettronica denominata «Telelaser», che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato.