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Il prelievo ematico nello stato di ebbrezza

di Carlo Alberto Zaina
Foto Coraggio - archivio Asaps

Il giudice di legittimità, con la sentenza in esame, ribadisce ed energicamente riafferma un principio di diritto, ormai incontroverso, in materia di utilizzabilità processuale di quei prelievi ematici, che vengano – poi – a formare piattaforma valutativa per accertare giudiziariamente lo stato di intossicazione alcoolemica del singolo, in relazione all'accertamento della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza.
Dinanzi al dubbio prospettato in relazione all’invocabilità ed   all'applicabilità, nella fattispecie in disamina, della disposizione contenuta nell’art. 191 c.p.p., in virtù della ipotizzata lesione del diritto di inviolabilità della persona, garantito dall’art. 13 Cost., atteso che il prelievo ematico sarebbe stato operato in assenza di consenso, anche se nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso e, dunque, reso necessario ai fini sanitari, la Suprema Corte oppone – in modo coerente e convincente – un fermo e condivisibile diniego.
Il thema decidendum affrontato dal Collegio, nella sentenza in commento, propone, infatti, due ipotesi fattuali che pur presentando profili e denominatori comuni, risultano, tra loro, sostanzialmente differenti nei presupposti che le caratterizzano.

 

 

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da Il Centauro n. 153

 

 

 

 

 



 

Venerdì, 03 Febbraio 2012
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