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Consiglio di Stato 07/02/2012

Assegnazione licenze per l'esercizio del servizio taxi - atti e provvedimenti amministrativi - trasferimento - conseguimento di una nuova licenza per concorso pubblico

(Consiglio di Stato, sez.V, 25 gennaio 2012, n. 325)

(omissis)

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

1. A seguito della Deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 95 del 23.2.2005, con Determinazione Dirigenziale n. 1391 del 4.8.2005 veniva approvato un bando di concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di n. 300 licenze per il servizio taxi.
Tra i requisiti richiesti per partecipare al concorso, il bando prescriveva il non aver mai trasferito licenze taxi o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L. n. 21 del 1992.
Con raccomandata del 9 maggio 2007, a firma del Dirigente competente, veniva comunicato al signor M.M. l'avvio del procedimento per la sua esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione delle licenze oggetto del concorso, perché era risultato che l'interessato aveva trasferito, in data 7 aprile 1998, una licenza già posseduta, mentre nella domanda di partecipazione al concorso aveva dichiarato altrimenti.


Con Provvedimento Dirigenziale del 9 luglio 2007, il signor M. veniva escluso dalla graduatoria con la suindicata motivazione.
L'interessato impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio il provvedimento di esclusione dal concorso e gli atti collegati, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della L. n. 21 del 1992, comma 3 e dell'art. 8 della L.R. del Lazio n. 58 del 1993, violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili e, pur non contestando di aver trasferito una licenza per servizio taxi, tuttavia sosteneva che ciò non dovesse comportare la sua esclusione dal concorso, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la data del trasferimento della originaria licenza e la domanda di partecipazione alla selezione in vertenza.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, eccepiva l'irricevibilità del ricorso perché tardivo, se ed in quanto diretto avverso il bando di concorso, sostenendone, in ogni caso, l'infondatezza nel merito.
Con sentenza n.947, in data 2 febbraio 2011, il TAR, prescindendo dall'esame della eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune, respingeva il gravame.
Avverso la sentenza del T.A.R. il sig. M. ha ora proposto appello, assumendo che la lettura dell'art. 9 della L. n. 21 del 1992 condurrebbe a conclusioni diverse, atteso che la norma sarebbe da interpretare nel senso che "colui il quale abbia trasferito la propria licenza taxi, può acquistarne un'altra mediante trasferimento e può, altresì, concorrere ad una nuova attribuzione/assegnazione con concorso pubblico, purchè, in entrambi i casi, siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della precedente licenza".
La circostanza che la condizione costituita dall'intervenuto decorso di cinque anni dal trasferimento della licenza sia menzionata a chiusura del dettato normativo dimostrerebbe, ad avviso dell'odierno appellante, che l'intenzione del legislatore sarebbe di applicarla, in egual modo, ad entrambe le fattispecie citate, altrimenti avrebbe formulato diversamente la norma stessa, invertendo la casistica.


L'appellante sostiene, altresì, che tale interpretazione sarebbe la più conforme a Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e sotto il profilo della uguaglianza .
Tali argomentazioni sono state approfondite con motivi aggiunti.
Roma Capitale si è costituita, eccependo tra l'altro l'irritualità dei motivi aggiunti.
2, Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame delle cennate questioni in rito, dal momento che l'appello e i relativi motivi aggiunti appaiono infondati nel merito.
Premesso che l'art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, dispone che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione ad esercitare servizio di noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo e non è ammesso ad alcuno di cumulare più licenze per il servizio taxi, va osservato che l'art. 9 consente che la licenza per il servizio in parola possa essere trasferita dal titolare, ma solo in presenza di precise condizioni, tra le quali l'essere divenuto titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni.
L'art. 9 dispone, inoltre, che "al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima".


Tali previsioni (già da tempo vigenti all'epoca del trasferimento, avvenuto nel 1998, della originaria licenza) sono riprodotte, senza appezzabili differenze, nell'art. 8 della L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993 e nel regolamento comunale che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea.
Le norme richiamate, così come ritenuto dall'Amministrazione e dal T.A.R. nella sentenza impugnata, impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l'interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza.
Qualora il legislatore non avesse inteso porre distinzioni in ordine alle due fattispecie, quanto alla acquisizione di una nuova licenza da parte di chi abbia in precedenza trasferito la propria, avrebbe utilizzato una formula più semplice, prevedendo unitariamente la impossibilità per chiunque di conseguire una nuova licenza taxi, se non decorsi almeno cinque anni dalla cessione di quella precedentemente posseduta.
La ratio della norma - e ciò la sottrae ai profili di illogicità dedotti dall'appellante - è da individuare, poi, nell'avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito.
In caso di differente interpretazione della norma, infatti, chi abbia ceduto onerosamente la propria licenza, potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto.


E, nel caso di specie, la precedente licenza era stata alienata dal sig. M. appena sette anni prima della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione delle nuove licenze di cui è causa.
Le censure mosse nel merito dall'appellante avverso l'impugnata sentenza non vanno ritenute, pertanto, fondate, per cui gli atti adottati dal Comune di Roma risultano legittimi
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Attese le problematiche di natura prettamente interpretativa attinenti la vicenda di cui è causa, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del grado di giudizio:

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta).
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate tra le parti, come da motivazione.
(omissis)

 

da Polnews

 

Martedì, 07 Febbraio 2012
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