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Ostacolo sulla strada: condotta del terzo esonera da responsabilità il gestore

(Tribunale Lecce, sez. Tricase, 19 ottobre 2011, n. 263)

La vastissima casistica in materia di danni da cose in custodia registra una interessante pronuncia di merito che, in maniera chiara e lineare, tratteggia l’iter decisionale che l’autorità giudiziaria deve seguire in subiecta materia, con specifico riferimento alla valutazione del “caso fortuito” quale causa esimente della responsabilità ex recepto.

La fattispecie concreta: il conducente di uno scooter, mentre percorreva una strada ubicata in un’area di insediamenti industriali, veniva improvvisamente abbagliato da una vettura rimasta sconosciuta che non gli concedeva la precedenza. Per evitare l’impatto il conducente del due-ruote sterzava istintivamente a sinistra e terminava la sua corsa su un’aiuola-spartitraffico posta al centro della carreggiata, non segnalata né illuminata, riportando lesioni.

La mancanza di segnalazione ed illuminazione dell’aiuola veniva dedotta a sostegno dell’azione giudiziale intentata nei confronti dell’ente gestore della sede stradale per non aver correttamente manutenuto il bene affidato alla sua custodia.

Facendo corretta applicazione delle regole di giudizio statuite dalla Suprema Corte (sent. n. 5910/2011), il Tribunale salentino ha preliminarmente evidenziato che elemento indispensabile ai fini della declaratoria della responsabilità ex art. 2051 c.c. rimane l’onere del danneggiato di provare il nesso causale tra la res ed il danno. Non solo: in ossequio al principio generale della causalità adeguata, è necessario dimostrare che “l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.

Nel caso di specie è mancata proprio la condizione di “normalità” della serie causale. Il concreto svolgimento dei fatti ha portato ad escludere che la potenzialità offensiva dell’aiuola – eventualmente derivante dalla carenza di illuminazione e segnalazione – abbia inciso eziologicamente sul danno. Questo, infatti, si è prodotto non già per l’impossibilità del conducente dello scooter di avvistare il manufatto insidioso, bensì a causa di un fattore autonomo, che avrebbe determinato l’impatto contro l’aiuola-spartitraffico pur se tale manufatto fosse stato visibile.

L’ostacolo, infatti, non si trovava lungo la normale direttrice di marcia, ma al centro della carreggiata, verso il quale la vittima ha deviato con una manovra istintiva di emergenza, che avrebbe posto in essere comunque, a prescindere dalla visibilità o meno dell’aiuola.

In presenza di una pluralità di fattori incidenti sull’evento, il compito dell’interprete è quello di selezionare quale fra questi abbia direttamente causato il danno, escludendo invece le condotte che hanno avuto una rilevanza di mera occasione, di strumento al servizio di un’autonoma azione lesiva.

Nella fattispecie trattata dalla 263/2011 del tribunale di Lecce l’autonoma azione lesiva, consistita nella colpevole condotta del terzo rimasto sconosciuto, è stata equiparata al “caso fortuito”, la cui dimostrazione costituisce – a mente dell’art. 2051 c.c. – l’unica ipotesi di esonero da responsabilità.

Il caso fortuito, notoriamente, è un avvenimento, eccezionale ed imprevedibile, del tutto estraneo al rischio tipico della cosa, che interrompe la relazione causale tra questa e il danno.

Il caso fortuito non è costituito soltanto da un evento naturale. In tale nozione vengono ricompresi anche il fatto del danneggiato ed il fatto del terzo, parimenti idonei ad escludere la responsabilità del custode quando intervengano nella produzione del danno con impulso causale autonomo e con caratteri – nella pratica valutati in maniera lasca – di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità.

(Nota di Oronzo Valentino Maggiulli)

 

Tribunale di Lecce

Sezione di Tricase

Sentenza 19 ottobre 2011, n. 263

 

TRIBUNALE DI LECCE-SEZIONE STACCATA DI TRICASE

CONCLUSIONI

Per l’attore R.F.:

dichiarare la responsabilità del Consorzio Alfa in relazione all’evento dannoso descritto in premessa; per l’effetto condannare il Consorzio Alfa in persona del legale rappresentante p.t. all’integrale risarcimento dei danni in favore del sig. R.F. pari ad € ******** come innanzi determinati o in quell’altra somma anche minore che sarà accertata in corso di causa mediante Ctu e ritenuta equa e di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro; in ogni caso con vittoriani spese e compensi con distrazione.

Per il convenuto Consorzio Alfa:

voglia il Tribunale di Tricase sulla scorta di tutta l’attività istruttoria e della prova orale (interrogatorio dell’attore ed escussione dei testi) che hanno totalmente smentito il contenuto dell’atto di citazione che inspiegabilmente aveva omesso di menzionare la presenza dell’autovettura non identificata, rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata sotto qualsivoglia aspetto la intende considerare; voglia conseguentemente, previa declaratoria di ogni estraneità ai fatti di causa della convenuta Alfa disporre il ristoro delle spese e competenze del giudizio a favore di quest’ultimo comprese quelle della Ctu medico legale. Con distrazione in favore del suo procuratore anticipatario.

 

MOTIVAZIONE

 

Osserva il Tribunale che l’attore ha cristallizzato la sua domanda deducendo che la sera del 19.8.2004 verso le ore 21,30, mentre era alla guida della sua Vespa e percorreva nell’agglomerato industriale di Tricase la strada denominata Miggiano - Tricase “si era portato al centro dell’incrocio per evitare la collisione con altra auto, rimasta non identificata, che proveniva dalla sua sinistra, tagliandoli la strada” urtando contro il cordolo di una aiola non visibile e non segnalata, che si trovava al centro della strada.

Con memoria ex art.186 co.6 n. 1 cpc a pag.3 depositata il 6.6.2008 l’attore affermava: “Per tale motivo l’azione è stata proposta dal sig. R.F. nei confronti del Consorzio Alfa ente proprietario della strada ed assicurato con spa Beta”.

Non v’è dubbio, quindi, che la presente controversia debba essere regolata dall’art. 2051 c.c..

Orbene all’udienza del dì 11.2.2009 in sede di interrogatorio formale, l’attore R.F. affermava: “il giorno 19 agosto 2004 alla guida del ciclomotore di mia proprietà targato XXX percorrevo la via Miggiano - Tricase” diretto verso quest’ultima località” “Erano circa le ore 8,30/9 quando giunto in prossimità dell’incrocio della zona industriale verso Tricase, dalla sinistra sfrecciava una macchina a fari spenti. Io per evitare di esser investito, sono andato a finire sull’aiuola spartitraffico a seguito della sterzata a sinistra, cadendo”. “Non è vero quindi che ho perso autonomamente il controllo della mia Vespa” ”Il tratto di strada dove è successo l’incidente non era illuminato” “Quella strada io non la percorrevo abitualmente” “Io stesso chiamai con il mio telefonino sia il 118 che i Carabinieri che giunsero sul posto”.

Quindi in conseguenza di una manovra imprudente di un’auto rimasta sconosciuta l’attore sterzava a sinistra perdendo il controllo della propria Vespa e rovinando per terra andava ad urtare il cordolo non segnalato e non visibile dell’aiuola posta al centro della strada, subendo il danno lamentato.

Non v’è dubbio che causa efficiente nel determinismo causale dell’evento dannoso sia stata esclusivamente la condotta imprudente del conducente dell’auto rimasta sconosciuta sicché la mancanza di illuminazione e la asserita mancata segnalazione e non visibilità del detto cordolo dell’aiuola non potevano incidere nella causazione dell’evento, in quanto il R., rovinando per terra, autonomamente e naturalmente ebbe a terminare la sua corsa sul cordolo dell’aiuola, atteso che la sterzata a sinistra fu conseguenza di autonomo fattore causale quale la turbativa cagionata dall’auto.

La giurisprudenza ritiene che la norma dell’art. 2051 c.c. che stabilisce il principio della responsabilità delle cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 11.3.2011 n. 5910), mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. 13.7.2011 n. 15389).

La dichiarazione resa dall’attore in sede di suo interrogatorio formale, alla quale va assegnato valore confessorio, consente di affermare che l’evento si è verificato esclusivamente a cagione della turbativa creata dall’auto sconosciuta e che l’aiuola, per sua natura, non era, né poteva essere, potenzialmente lesiva, non avendo inciso assolutamente nel determinismo causale dell’evento.

Comunque l’attore non ha dato la prova, inottemperando al disposto di cui all’art. 2697 c.c., che l’evento si è verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal cordolo posto a protezione dell’aiuola.

Il mezzo istruttorio ammesso, quale l’interrogatorio formale dell’attore, che per sua natura è finalizzato a provocare la confessione, ha fatto emergere la positiva dimostrazione della ricorrenza, nel caso de quo, del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sfera di custodia del convenuto Consorzio, imprevisto ed eccezionale, quale la condotta imprudente e certamente illegittima tenuta dal terzo conducente dell’auto rimasta sconosciuta che è stata, come innanzi detto, causa esclusiva nella causazione dell’evento dannoso.

Conclusivamente, osserva il Tribunale, elemento indispensabile ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. della cui prova è onerato l’attore, ma nel caso in esame non fornita, è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima ha prodotto direttamente il secondo e non ha, invece, come nel caso de quo, costituito lo strumento mediante il quale l’uomo, ha causato il danno con la sua azione o omissione.

Alla luce dell’espletata istruttoria la domanda,così come formulata, appare sfornita di supporto probatorio e va pertanto rigettata con ogni conseguenza anche in ordine alle spese che seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Lecce sezione di Tricase in composizione monocratica, così provvede:

rigetta la domanda;


condanna l’attore R.F. al pagamento delle spese di Ctu ed in favore della convenuta Alfa oggi Consorzio Gamma in persona del legale rappresentante p.t. ******* per diritti ed € ****** per onorari del giudizio oltre Iva, Cap e forfettario e con distrazione in favore del Difensore che ha reso la dichiarazione di rito.

Sentenza esecutiva ex lege.

Il Giudice on.

Avv. Angelo Rizzo

Depositata in Cancelleria il 19/10/2011

 

 

da Altalex

 

 

 

Venerdì, 10 Febbraio 2012
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