Patente – Patente a punti – Decurtazione – Obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente non identificato – Sussistenza – Limiti
La ratio dell’art. 126 bis c.s., come novellato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma laddove decurtava i punti della patente del proprietario che non avesse comunicato i dati del conducente, va ricercata nello scopo di punire l’effettivo colpevole con modalità che non sono condizionate dall’aspetto economico. Pertanto, qualora sia stato accertato un ricorso e conseguentemente annullato il verbale di contravvenzione nel quale il conducente non sia stato identificato, non c’è alcun colpevole e quindi manca l’interesse alla punizione. L’accertamento del conducente ha il solo scopo di procedere alla decurtazione dei punti. Laddove non si applica detta decurtazione, a carico del proprietario non sussiste alcun obbligo di comunicazione.