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Notizie brevi 07/03/2012

Uso del cellulare per conducenti di autobus e taxi, la ricreazione è finita
Ora il divieto vale anche per loro

LEGGE 13 febbraio 2012 , n. 11
Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di  uso  di  apparecchi  radiotelefonici  durante  la guida. (12G0024)
Il provvedimento scatta da oggi 7 marzo


(GU n. 43 del 21 febbraio 2012)

(ASAPS) C'è voluta una specifica norma  per far finire la storia dei conducenti di autobus e di tutti i mezzi adibiti al trasporto di persone conto terzi, quindi anche i taxi e le vetture NCC, di poter utilizzare il loro telefonino mentre erano alla guida.
Già non si capisce bene perché fosse stata prevista fin dall'inizio questa strana esenzione. Ora con la legge 13 febbraio 2012, n.11 la ricreazione è finita. Infatti troppo spesso si vedevano conducenti che disinvoltamente guidavano con una mano e con l'altra tenevano sportivamente il loro cellulare attaccato all'orecchio, a volte impegnati in discussioni importantissime come il risultato dell'ultima partita di calcio della squadra del cuore. E guai a chi fiatava! Noi possiamo caro signore, era la sbrigativa risposta.
Sinceramente il buon senso e magari delle direttive interne dell'azienda sarebbero pututi intervenire prima, ma visto che così non è stato ben venga la legge.
Ricordiamo anche che alla seconda violazione in un biennio scatta la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Ora rimangono esentati secondo il comma 2 dell'art. 173 solo: i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, (che però è opportuno lo utilizzino solo per indispensabili e urgenti comunicazioni di servizio).
 

Ecco la nuova stesura dell'art. 173 comma 2:


2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia [nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi](7). È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).(1)


 
(7) Parole soppresse dall'art. 1, L. 13.02.2012, n, 11 (GU n. 43 del 21.02.2012) in vigore dal 07.03.2012.
Mercoledì, 07 Marzo 2012
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