Guida in stato di ebbrezza – Conseguenze – Sospensione della patente
La condotta contemplata dall’art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, costituisce un fatto penalmente rilevante, cui consegue, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida. Pertanto, esula dall’ambito del procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, e dei relativi poteri del giudice di pace, l’annullamento del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a fini penali, così come l’accertamento della esistenza del reato ipotizzato nel verbale stesso, essendo, invece, limitata la competenza del predetto giudice alla verifica della legittimità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e, quindi, all’accertamento della sussistenza del fatto contestato solo nei limiti in cui tale accertamento sia funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa. Peraltro, a tale scopo, l’opposizione dell’interessato non può essere rivolta nei confronti del verbale di accertamento, che, al di fuori dell’ambito delle sanzioni amministrative pecuniarie – in relazione alle quali è idoneo ad assumere valore di titolo esecutivo ed è perciò direttamente impugnabile ex art. 204 del codice della strada -, costituisce un mero atto interno nel procedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, e che, quanto alla contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, non potrebbe, attraverso la impugnazione innanzi al giudice di pace, essere privato della sua rilevanza. Ne consegue la inammissibilità della opposizione proposta avverso il verbale di accertamento del reato di cui all’art. 186 del codice della strada, implicante l’adozione della predetta sanzione amministrativa accessoria, opposizione proponibile invece, solo nei confronti del provvedimento prefettizio che abbia comminato tale sanzione.