Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida - Applicabilità al conducente titolare di patente anche se la violazione da cui dette sanzioni derivano sia stata commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente...
Giudice delle Leggi
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 6 luglio 2011, n. 201
Art. 219-bis, c. 2°, C.d.S.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Ritiro, sospensione o revoca della patente di guida - Applicabilità al conducente titolare di patente anche se la violazione da cui dette sanzioni derivano sia stata commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente - Applicabilità altresì, in tali casi, delle disposizioni relative alla decurtazione dei punti della patente - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 219- bis , comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta patente e nella parte in cui stabilisce, per tali ipotesi, l'applicazione delle disposizioni relative alla decurtazione dei punti della patente. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall'art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decorrenza dal 30 luglio 2010, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v., ex multis , le citate ordinanze n.145 e n. 38 del 2010.