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Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione...

(Corte Costituzionale, ordinanza 13 luglio 2011, n. 210)

 

Giudice delle Leggi
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 13 luglio 2011, n. 210

 

Art. 126-bis, c. 2°, C.d.S.
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza, salvo giustificato e documentato motivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione di ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni - Oscurità di uno dei quesiti - Manifesta inammissibilità.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286 - sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Il giudice remittente, infatti, oltre a proporre, quanto alla prima questione, un quesito oscuro, non essendo chiaro come il carattere "istantaneo" dell'illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere , omette completamente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, in tal modo impedendo alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente manifesta inammissibilità delle stesse. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 131, 154 e 158 del 2011.

 

Leggi il testo integrale dell'ordinanza

 

 

 

 



 

Venerdì, 24 Febbraio 2012
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