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Corte di Cassazione 28/02/2012

Guida in stato di ebbrezza - accertamento sintomatico - legittimità - depenalizzazione

(Cass. Pen., sez.IV, 24 novembre 2011, n. 47808)

(omissis)

Ritenuto in fatto

Xx  ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2, e condannato alla pena di Euro …… di ammenda (fatto dell'8 novembre 2007).
Con l'impugnazione contesta la sussistenza oggettiva del reato, fondato dal giudicante sulle dichiarazioni testimoniali dell'agente verbalizzante, il quale riferiva che il xx presentava non meglio precisate sintomatologie tipiche dello stato di ebbrezza alcolica e che sostanzialmente rifiutava di sottoporsi ad accertamento mediante alcoltest, posto che non soffiava all'apparecchio con sufficiente forza.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è fondato, anche se per motivi diversi da quelli prospettati dal ricorrente.
Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente nè unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. e esec. del cds; infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell' ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l' eloquio sconnesso, l'alito vinoso, ecc.); così come può anche disattendere l'esito fornito dall1 "etilometro", semprechè del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (tra le tante, Sez. IV 4 dicembre 2009, PG in proc. .., rv 245802).
Va anzi ricordato che tale orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, configurando in proposito tre distinte fattispecie incriminatrici.
Si è infatti ancora sostenuto, pur dopo il novum normativo, che il giudice ben può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, con l'unica ovvia precisazione che tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (il citato comma 2), lett. b) e c) l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool (di recente, oltre la sentenza sopra indicata, anche Sez. IV 5 febbraio 2009, PG in proc. Quintini).
Nella specie, per quanto interessa, è evidente- anche dalla pena sola pena pecuniaria inflitta - che il giudice abbia individuato nel caso in esame la fattispecie meno grave di cui all'art. 186 comma 2, lett. a), che, nelle more del ricorso, a seguito del novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, ex art. 33, comma 4, è stata depenalizzata.
Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Non si devono, peraltro, trasmettere gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (legge 24 novembre 1981, n. 689 ex art. 1 richiamato dall'art. 194 del codice della strada) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all'esame alcolimetrico introdotta con il decreto legge n. 117 del 2007, convertito nella legge 160 del 2007, allorquando l'art. 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un'esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr. Sez. IV, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli, non massimat a).

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
(omissis)

 

da Polnews

 

Martedì, 28 Febbraio 2012
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