Strade – Cartelli pubblicitari – Lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e strade extraurbane principali
In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la perentoria previsione del comma 7 dell’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sottende una valutazione preventiva ad opera del legislatore della pericolosità di ogni messaggio pubblicitario, in qualsiasi forma possibile, che non lascia spazio a diversi apprezzamenti in concreto da parte dell’interprete (nella specie è stato confermato che l’illecito fosse integrato anche da pubblicità effettuata mediante volantini inseriti in appositi contenitori collocati in adiacenza di caselli autostradali).