Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori
In tema di violazione dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, in fattispecie anteriori alla entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, deve ritenersi legittimo l’accertamento effettuato mediante apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità funzionanti in assenza di organi della polizia stradale, tenuto conto, da un lato, dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede la possibilità di impiego di mezzi di rilevamento che consentono di accertare l’illecito in un tempo successivo, nonché del principio secondo cui l’eccesso di velocità può essere validamente accertato mediante fonti di prova, diverse dalle apparecchiature automatiche, utilizzabili anche in un momento differito, e, dall’altro, che l’art. 345, comma 4, del citato regolamento, nel richiedere che gli impianti siano gestiti dagli organi della polizia, se pone la necessità di un collegamento diretto tra tali organi e l’attivazione ed il controllo dell’esito delle registrazioni di queste apparecchiature, non impone anche che questi siano sempre presenti durante il loro funzionamento.